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Buco del culo
Scritto da
Alessandrox
(XYZ)Troll
il 2025-09-25 20:19:33.0 alle 2025-09-25 20:19:33.0
Trollate totali: 11553
BoldrH
https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento...

1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità;

2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

2. Agli effetti dell'articolo 609-bis del codice penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, per consenso si intende quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale. Il consenso deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto e può essere revocato dalla persona in qualsiasi momento e con ogni forma.
Ma smettila di secernere cazzate!

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