DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA
Vietato anticipare le indagini in chiave colpevolista
Corte di cassazione - Sezione V - Sentenza 27 ottobre 2010-1 febbraio 2011 n. 3674
Il giornalista può riferire gli atti delle indagini ma non anticiparne le conclusioni in chiave "colpevolista". Con la sentenza 3674, depositata oggi, la Corte di cassazione respinge il ricorso del giornalista Peter Gomez che chiedeva l'assoluzione dal reato di diffamazione nei confronti del presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Gomez aveva firmato un'inchiesta sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo Fininvest, un pezzo in cui l'articolista riportava dichiarazioni di altri soggetti coinvolti nella vicenda e riferiva il contenuto di alcuni documenti, arrivando a una conclusione in grado di "orientare" il lettore. La causa per diffamazione era approdata in Corte d'Appello, dove il reato era stato dichiarato estinto per prescrizione. Peter Gomez aveva invece chiesto agli ermellini un'assoluzione piena in virtù del riconoscimento del diritto di cronaca. Il collegio di piazza Cavour, nel respingere il ricorso, coglie anche l'occasione per definire i confini del legittimo esercizio della cronaca giudiziaria. I giudici ribadiscono il diritto dei cittadini a essere informati sulle vicende di chi è coinvolto in un procedimento penale o civile, soprattutto quando il protagonista riveste incarichi pubblici di particolare rilievo nella vita sociale o politica. Non solo, la Cassazione esclude anche, per personaggio "nell'occhio del ciclone", il diritto alla tutela della reputazione, nel caso la lesione sia prodotta rispettando però determinati limiti. Via libera - secondo gli ermellini - anche ai giudizi critici purché questi siano "in correlazione" con l'andamento del procedimento. "Rientra - si legge nella sentenza - nell'esercizio di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori, provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi e valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività". Per il Supremo collegio è dunque in stridente contrasto con il diritto-dovere di narrare i fatti, l'opera del giornalista che confonda "cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire". "In tal modo - precisa la Cassazione - egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l'evoluzione e l'esito delle indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare l'affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione".
Peter Gomez - a parere del Collegio - ha integrato i dati della sua fonte con altri riscontri, assumendo un ruolo di "investigazione e valutazione" che compete esclusivamente all'autorità giudiziaria. Con l'inchiesta "incriminata" - spiegano i giudici di piazza Cavour - si tendeva in maniera inequivocabile a sostenere la veridicità delle tesi che riportate. A ciascuno il suo - conclude la Cassazione - agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici quello di verificarne la fondatezza. Al giornalista non resta che darne notizia, senza suggestionare la collettività.



