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Proc di Catania
Scritto da
Non Autenticato
il 2008-06-20 12:52:00.0 alle 2008-06-20 12:52:00.0
inizia iter apologia alla Camera
pare che stia avanzando una proposta sull'apologia

te pareva Di Noto è già stato ricevuto da Fini giorni fa ,evidentemente non avendo argomenti l'unico modo è quello di calpestare la verità oscurandola

bravi bravi

ecco qua

Reati
Pedofilia: inizia alla Camera l'esame di due proposte di legge



L'apologia delle condotte pedofile diventa reato. Nel processo penale necessaria la figura del consulente tecnico "esperto in psicologia o in psichiatria infantile".



Inizierà questa settimana, in Commissione Giustizia della Camera in sede referente, l'esame delle due proposte di legge in materia di pedofilia.

1) PROPOSTA DI LEGGE
Introduzione dell'articolo 414-bis del codice penale concernente la pedofilia e la pedopornografia culturale

Abstract della relazione alla presentazione della proposta di legge da parte dell'On. Lussana
"La presente proposta di legge introduce un nuovo articolo dopo l'articolo 414 del codice penale e più esattamente nella parte dedicata ai delitti contro l'ordine pubblico - titolo V del libro II - in quanto in tale titolo del codice vengono perseguite quelle condotte che offendono non tanto e non solo il singolo individuo, ma il sentimento collettivo di sicurezza dei consociati, e realizzano, indipendentemente dagli esiti della manifestazione «istigativa», un effetto turbativo del tessuto sociale.
Lo scopo principale che si vuole perseguire creando la nuova fattispecie di apologia di reato riferita alla pedofilia e alla pedopornografia culturale consiste nel voler anticipare la soglia di tutela prevista nel nostro sistema penale, sanzionando, per ciò stesso, indipendentemente dalla commissione del reato propagandato, condotte che arrecano offesa a quei valori, socialmente e universalmente ritenuti tali, per il solo fatto di far credere normale ciò che comunemente viene percepito come aberrante.
Oggetto della tutela penale individuabile nella nuova fattispecie è, dunque, non solo il sentimento collettivo di sicurezza, ma l'ordine pubblico inteso come insieme dei valori fondamentali della collettività, turbati dalle condotte che si vogliono punire con la proposta di legge. In questo senso, la fattispecie contemplata nell'articolo 414-bis del codice penale sanziona condotte del tutto estranee all'ambito di operatività dell'articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di pensiero, e nell'ambito delle quali, oltre alla diffusione di idee e costumi contrari alla morale comune, può intravedersi un principio di azione, individuabile nella provocazione e nel turbamento del sentimento collettivo, che condivide e aderisce a valori riconosciuti come tali dal punto di vista umano e non solo dall'ordinamento giuridico.".

Art. 1.
(Reato di pedofilia e pedopornografia culturale).
1. Dopo l'articolo 414 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 414-bis. - (Pedofilia e pedopornografia culturale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e forma di espressione, anche con il mezzo telematico e al solo fine culturale, pubblicamente legittima, diffonde giudizi legittimanti, istiga a commettere o effettua apologia delle condotte previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies, compiute con minorenni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni».
Art. 2.
(Esclusione dell'applicazione della pena su richiesta delle parti).
1. Agli imputati per il reato previsto dall'articolo 414-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.


2) PROPOSTA DI LEGGE
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di lotta contro la pedofilia e di tutela del minore nel processo penale

Abstract della relazione alla presentazione della proposta di legge da parte degli Onorevoli Bongiorno e Merloni
"Dalla lettura delle norme del codice di procedura penale è emersa una profonda discrasia: mentre per i contesti in cui il minorenne viene sentito dal giudice (incidente probatorio e dibattimento) sono previste, sia pure in modo confuso e incoerente, molte specifiche garanzie a tutela del minore e dell'attendibilità del suo contributo testimoniale, per la fase delle indagini è consentito all'inquirente pubblico e privato di sentire il minorenne senza alcuna di tali garanzie, proprio là dove sarebbero più necessarie. Sono intuibili le conseguenze per la genuinità dell'atto e per la tutela del minore e prevedibili le ripercussioni sulle sue future audizioni nel prosieguo del procedimento.
Al fine di superare le incongruenze normative, si propone l'introduzione della figura del consulente tecnico «esperto in psicologia o in psichiatria infantile», che deve garantire la necessaria protezione psicologica del bambino durante l'assunzione delle informazioni da parte della polizia giudiziaria, del pubblico ministero e del difensore. In altri termini, ogniqualvolta il minore deve essere sentito dall'autorità inquirente o dal difensore, l'ausilio del consulente rende meno traumatico il contatto del minore con la realtà giudiziaria e, al contempo, contribuisce a garantire maggiore attendibilità e genuinità alle dichiarazioni rese.
La stessa ratio è alla base della modifica che si intende apportare alla disciplina dell'incidente probatorio e dell'esame dibattimentale del minorenne. Anzitutto si è ampliato l'ambito di applicazione del primo, rendendolo obbligatorio in tutti i casi di assunzione della testimonianza del minore vittima, a prescindere dal tipo di reato per il quale si procede. Il pubblico ministero e il difensore restano, comunque, liberi di scegliere se avvalersi di tale istituto in tutti gli altri casi in cui il minore non sia vittima del reato. Nelle ipotesi in cui il minore rende dichiarazioni in sede di incidente probatorio, tuttavia, deve trovare attuazione la norma di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale, a prescindere dal reato per cui si procede. Si è ritenuto, pertanto di sopprimere il comma 1-bis del citato articolo 190-bis, nella parte in cui ne limita l'applicazione a specifiche fattispecie delittuose.

CONTINUA..

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