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Non Autenticato
il 2007-06-23 16:27:00.0 alle 2007-06-23 16:27:00.0
Può dire quello che vuole e fare discorsi etici, filosofici e cazzate varie. Nessuno contesta questo. Però la realtà dei fatti è una soltanto: ci sono le leggi e vanno rispettate. Se non gli sta bene cambiassero paese e non rompessero i coglioni in Europa sti maiali depravati
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Tratto da:
http://www.commissariatodips.it/tipologia.php?stra...
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Il 2 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 38/06 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet che introduce delle modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente normativa n. 269/98.
Invero, già la Legge n° 269 del 3 agosto 1998, titolata Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, aveva introdotto nel codice penale ed in quello di procedura penale importanti novità atte a permettere, alle Forze di Polizia ed alla Magistratura, un contrasto maggiormente incisivo del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riguardo alla cosiddetta pedofilia on-line.
LItalia è stata tra i primi Paesi ad emettere una specifica normativa in materia aderendo ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, nonchè partendo dalla considerazione che, così come specificato all´art. 1 della Legge sopra citata, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall´Italia.
La Legge in argomento così come integrata dalla suindicata Legge n. 38/06* ha introdotto nel codice penale alcuni articoli che disciplinano nuove figure di reato relative alla:
*In grassetto saranno evidenziate le modifiche introdotte dalla nuova Legge
INDUZIONE, FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DI MINORI.
Larticolo 600 bis del codice penale, titolato Prostituzione minorile recita infatti:
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se lautore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
PRODUZIONE, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE, DIVULGAZIONE E CESSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO COINVOLGENTE MINORI.
L articolo 600 ter intitolato Pornografia minorile dispone che:
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità
[SEGUE]
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Tratto da:
http://www.commissariatodips.it/tipologia.php?stra...

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Il 2 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 38/06 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet che introduce delle modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente normativa n. 269/98.
Invero, già la Legge n° 269 del 3 agosto 1998, titolata Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, aveva introdotto nel codice penale ed in quello di procedura penale importanti novità atte a permettere, alle Forze di Polizia ed alla Magistratura, un contrasto maggiormente incisivo del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riguardo alla cosiddetta pedofilia on-line.
LItalia è stata tra i primi Paesi ad emettere una specifica normativa in materia aderendo ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, nonchè partendo dalla considerazione che, così come specificato all´art. 1 della Legge sopra citata, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall´Italia.
La Legge in argomento così come integrata dalla suindicata Legge n. 38/06* ha introdotto nel codice penale alcuni articoli che disciplinano nuove figure di reato relative alla:
*In grassetto saranno evidenziate le modifiche introdotte dalla nuova Legge
INDUZIONE, FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DI MINORI.
Larticolo 600 bis del codice penale, titolato Prostituzione minorile recita infatti:
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se lautore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
PRODUZIONE, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE, DIVULGAZIONE E CESSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO COINVOLGENTE MINORI.
L articolo 600 ter intitolato Pornografia minorile dispone che:
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità
[SEGUE]
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Non fatevi abbindolare dalle Wakke (1) @ 2007-06-23 16:27:00.0 di Non Autenticato
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■ @ 2007-06-23 17:09:00.0 di Non Autenticato
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Non fatevi abbindolare dalle Wakke (2) @ 2007-06-23 16:30:00.0 di Non Autenticato
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Non fatevi abbindolare dalle Wakke (3) @ 2007-06-23 16:32:00.0 di Non Autenticato
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Re: Non fatevi abbindolare dalle Wakke ( @ 2007-06-23 16:49:00.0 di Non Autenticato
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