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Non fatevi abbindolare dalle Wakke (1)Scritto daNon Autenticatoil 2007-06-23 16:27:00.0 alle 2007-06-23 16:27:00.0Può dire quello che vuole e fare discorsi etici, filosofici e cazzate varie. Nessuno contesta questo. Però la realtà dei fatti è una soltanto: ci sono le leggi e vanno rispettate. Se non gli sta bene cambiassero paese e non rompessero i coglioni in Europa sti maiali depravati
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Tratto da:
http://www.commissariatodips.it/tipologia.php?stra...
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Il 2 marzo 2006 è entrata in vigore la Legge n. 38/06 Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet che introduce delle modifiche alle disposizioni già formulate dalla precedente normativa n. 269/98.
Invero, già la Legge n° 269 del 3 agosto 1998, titolata Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù, aveva introdotto nel codice penale ed in quello di procedura penale importanti novità atte a permettere, alle Forze di Polizia ed alla Magistratura, un contrasto maggiormente incisivo del fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riguardo alla cosiddetta pedofilia on-line.
LItalia è stata tra i primi Paesi ad emettere una specifica normativa in materia aderendo ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, nonchè partendo dalla considerazione che, così come specificato all´art. 1 della Legge sopra citata, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall´Italia.
La Legge in argomento così come integrata dalla suindicata Legge n. 38/06* ha introdotto nel codice penale alcuni articoli che disciplinano nuove figure di reato relative alla:
*In grassetto saranno evidenziate le modifiche introdotte dalla nuova Legge
INDUZIONE, FAVOREGGIAMENTO E SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE DI MINORI.
Larticolo 600 bis del codice penale, titolato Prostituzione minorile recita infatti:
Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.
Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.
Se lautore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.
PRODUZIONE, COMMERCIO, DISTRIBUZIONE, DIVULGAZIONE E CESSIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO COINVOLGENTE MINORI.
L articolo 600 ter intitolato Pornografia minorile dispone che:
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all´adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164
Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità
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Non fatevi abbindolare dalle Wakke (2)Scritto daNon Autenticatoil 2007-06-23 16:30:00.0 alle 2007-06-23 16:30:00.0DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO PRODOTTO MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO SESSUALE DEI MINORI.
L articolo 600 quater, titolato Detenzione di materiale pornografico, recita infatti:
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dallart.600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità
La stessa Legge inserisce dopo il 600 quater il 600 quater.1 che introduce la Pornografia Virtuale e detta:
Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali
ORGANIZZAZIONE E PROPAGANDA RELATIVA AL TURISMO SESSUALE ALLESTERO IN DANNO DI MINORI.
Larticolo 600 quinquies del codice penale, titolato Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile istituisce la sopra citata figura di reato statuendo che:
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.
Larticolo 600 sexies del codice penale, titolato Circostanze aggravanti e attenuanti resta invariato.
PENE ACCESSORIE
Larticolo 600 septies introdotto dalla Legge 269/98 riguardava le pene accessorie:
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dellart.444 del c.p.p., per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui allarticolo 240 è, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza desercizio o della concessione o dellautorizzazione per le emittenti radio-televisive.
La condanna o lapplicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellart.444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso linterdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori
Ulteriore novità introdotte dalla Legge 269/98 e succ. modif., sono rappresentate anche dallattribuzione di poteri investigativi al Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, indicato quale Organo del Ministero dellinterno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.
Nellambito del contrasto alla diffusione di immagini pedoponografiche su Internet, larticolo 14 (comma 1 e 2) della Legge in argomento consente alla Polizia Postale e delle Comunicazioni ( a seguito di precisa autorizzazione dellAutorità Giudiziaria) :
Di procedere ad acquisti simulati ed a scambio di materiale pedopornografico;
Di attivare siti web sotto copertura;
Di navigare nella rete Internet con agenti sotto copertura;
Di partecipare, con i propri agenti (infiltrati), ad iniziative di turismo sessuale.
Lo stesso articolo, al terzo e quarto comma, prevede, altresì, nuovi iter procedurali che consentono:
Il differimento nel tempo dellesecuzione di atti di polizia giudiziaria altrimenti immediatamente obbligatori ( sequestro e arresto);
La confisca e laffidamento da parte dellAutorità Giudiziaria dei beni e materiali sequestrati agli organi di Polizia Giudiziaria, che ne facciano richiesta, per impiegarli nelle attività di contrasto previste dallarticolo in questione.
La Legge 38/2006 ha rinforzato, ulteriormente, lapparato normativo di contrasto alla pedopornografia sulla rete, introducendo lart. 14 bis che così detta:
Presso lorgano del Ministero dellInterno di cui al comma 2 dellarticolo 14, è istituito il Centro Nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet, di seguito denominato Centro, con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente lutilizzo sessuale dei minori avvalendosi delle rete Internet e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti. Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dellautorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.
Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dallistituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari opportunità- elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete Internet, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui allart,17, comma 1
[SEGUE]-
Non fatevi abbindolare dalle Wakke (3)Scritto daNon Autenticatoil 2007-06-23 16:32:00.0 alle 2007-06-23 16:32:00.0Sono altresì previsti obblighi dei fornitori di servizi che in base al nuovo articolo 14 ter e 14 quater sono obbligati a:
Fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti a segnalare al Centro le imprese e i soggetti che, a qualsiasi titolo diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedoponografico;
Su richiesta del Centro gli stessi devono comunicare ogni informazione relativa a contratti con tali imprese e soggetti;
I fornitori dei servizi devono conservare il materiale oggetto della segnalazione per almeno quarantacinque giorni;
I fornitori di connettività, al fine di impedire ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare strumenti di filtraggio e soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività.
Larticolo 14 quinquies stabilisce, infine, le misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico, in particolare:
Il Centro trasmette all UIC (Ufficio Italiano Cambi) per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa , le informazioni di cui allart.14 bis, relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente lutilizzo sessuale dei minori sulla rete Internet e sulle altre reti di comunicazione;
Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane e gli intermediari finanziari che presentano servizi di pagamento, comunicano allUIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti sopra indicati;
La Banca ditalia e lUIC verificano losservanza delle disposizioni dellarticolo in questione.
In breve le novità introdotte dalla Legge 38 del 6 febbraio 2006 possono essere così riassunte:
Riguardo la prostituzione minorile, è punito chi compie atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, precedentemente letà era compresa tra i 14 e i 16 anni;
Il reato di pornografia minorile si delinea quando utilizzando minori degli anni 18 di realizzano esibizioni pornografiche o si produce materiale pornografico o si induce i minori di anni 18 a partecipare a dette esibizioni;
Per buona parte dei delitti in materia di sfruttamento sessuale dei minori si esclude la possibilità di ricorrere al patteggiamento "allargato";
Nel caso di condanna si applica sempre come pena accessoria linterdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole o strutture pubbliche o private che siano frequentate prevalentemente da minori;
Gli operatori turistici sono obbligati ad inserire nei materiali propagandistici la comunicazione sulla punibilità dei reati di pornografia e prostituzione minorile anche se commessi allestero;
Viene creato un nuovo organismo per il contrasto della lotta contro la pedopornografia sulla rete Internet il Centro Nazionale di monitoraggio della pornografia mionorile sulla Rete, con il compito di raccogliere segnalazioni sullandamento del fenomeno;
Responsabilità e obblighi per i fornitori di servizi (provider);
Collaborazione con gli Istituti di credito, Poste Italiane e intermediari finanziari nellambito di indagini che vedono coinvolti soggetti che eseguono transizioni finanziarie in rete per lacquisto e/o la vendita di materiale pedopornografico
Per la prima volta viene perseguita anche la fattispecie riguardante immagini realizzate con tecniche di elaborazioni grafiche aventi ad oggetto minori per la quale, inoltre, è esteso larresto obbligatorio in flagranza.
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Re: Non fatevi abbindolare dalle Wakke (Scritto daNon Autenticatoil 2007-06-23 16:49:00.0 alle 2007-06-23 16:49:00.0
- Scritto da:
> Sono altresì previsti obblighi dei fornitori di
> servizi che in base al nuovo articolo 14 ter e 14
> quater sono obbligati
> a:
> Fermo restando quanto previsto da altre
> leggi o regolamenti a segnalare al Centro le
> imprese e i soggetti che, a qualsiasi titolo
> diffondono, distribuiscono o fanno commercio,
> anche in via telematica, di materiale
> pedoponografico;
> Su richiesta del Centro gli stessi devono
> comunicare ogni informazione relativa a contratti
> con tali imprese e
> soggetti;
> I fornitori dei servizi devono conservare
> il materiale oggetto della segnalazione per
> almeno quarantacinque
> giorni;
> I fornitori di connettività, al fine di
> impedire ai siti segnalati dal Centro, sono
> obbligati ad utilizzare strumenti di filtraggio e
> soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti
> individuati con decreto del Ministro delle
> comunicazioni di concerto con il Ministro per
> linnovazione e le tecnologie e sentite le
> associazioni maggiormente rappresentative dei
> fornitori di
> connettività.
>
> Larticolo 14 quinquies stabilisce, infine, le
> misure finanziarie di contrasto alla
> commercializzazione di materiale
> pedopornografico, in
> particolare:
> Il Centro trasmette all UIC (Ufficio
> Italiano Cambi) per la successiva comunicazione
> alle banche, agli istituti di moneta elettronica,
> a Poste italiane Spa , le informazioni di cui
> allart.14 bis, relative ai soggetti beneficiari
> di pagamenti effettuati per la
> commercializzazione di materiale concernente
> lutilizzo sessuale dei minori sulla rete
> Internet e sulle altre reti di
> comunicazione;
> Le banche, gli istituti di moneta
> elettronica, Poste italiane e gli intermediari
> finanziari che presentano servizi di pagamento,
> comunicano allUIC ogni informazione disponibile
> relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili
> ai soggetti sopra
> indicati;
> La Banca ditalia e lUIC verificano
> losservanza delle disposizioni dellarticolo in
> questione.
>
>
> In breve le novità introdotte dalla Legge 38 del
> 6 febbraio 2006 possono essere così
> riassunte:
>
> Riguardo la prostituzione minorile, è
> punito chi compie atti sessuali con minore di età
> compresa tra i 14 e i 18 anni, precedentemente
> letà era compresa tra i 14 e i 16
> anni;
> Il reato di pornografia minorile si
> delinea quando utilizzando minori degli anni 18
> di realizzano esibizioni pornografiche o si
> produce materiale pornografico o si induce i
> minori di anni 18 a partecipare a dette
> esibizioni;
> Per buona parte dei delitti in materia di
> sfruttamento sessuale dei minori si esclude la
> possibilità di ricorrere al patteggiamento
> "allargato";
> Nel caso di condanna si applica sempre
> come pena accessoria linterdizione perpetua da
> qualunque incarico nelle scuole o strutture
> pubbliche o private che siano frequentate
> prevalentemente da
> minori;
> Gli operatori turistici sono obbligati ad
> inserire nei materiali propagandistici la
> comunicazione sulla punibilità dei reati di
> pornografia e prostituzione minorile anche se
> commessi
> allestero;
> Viene creato un nuovo organismo per il
> contrasto della lotta contro la pedopornografia
> sulla rete Internet il Centro Nazionale di
> monitoraggio della pornografia mionorile sulla
> Rete, con il compito di raccogliere segnalazioni
> sullandamento del
> fenomeno;
> Responsabilità e obblighi per i fornitori
> di servizi
> (provider);
> Collaborazione con gli Istituti di
> credito, Poste Italiane e intermediari finanziari
> nellambito di indagini che vedono coinvolti
> soggetti che eseguono transizioni finanziarie in
> rete per lacquisto e/o la vendita di materiale
> pedopornografico
> Per la prima volta viene perseguita anche
> la fattispecie riguardante immagini realizzate
> con tecniche di elaborazioni grafiche aventi ad
> oggetto minori per la quale, inoltre, è esteso
> larresto obbligatorio in
> flagranza.
>
Se vuoi mostrare un minimo di onestà intellettuale ti ricorderai anche che si è discusso molto sul fatto che vengono denunciati per produzione di materiale pornografico minorile i minori che ritraggono o filmano se stessi e conservano le foto/ i filmati sul proprio pc o li scambiano con il partner o altri minori con cui hanno relazioni sessuali.
Il che costituisce una follia e mostruosità giuridica, se permetti, perchè trasforma una legge che dovrebbe tutelare i minori in una legge che inchiostra la fedina penale dei minori.
Invece di tante cazzate sui bl e gl, cominciamo a discutere di questo. Shevatas ad esempio ne ha parlato; per te è un pedofilo?
Per te discutere di questo significa fare apologia della pedofilia?
Chiedo.
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Re: Non fatevi abbindolare dalle Wakke (
- Scritto da:
> Può dire quello che vuole e fare discorsi etici,
> filosofici e cazzate varie. Nessuno contesta
> questo. Però la realtà dei fatti è una soltanto:
> ci sono le leggi e vanno rispettate. Se non gli
> sta bene cambiassero paese e non rompessero i
> coglioni in Europa sti maiali
> depravati
>
bene, quale legge vieta di discutere, ed eventualmente criticare una legge?
NB preciso che per critica della legge non intendo affatto l'apologizzare il reato che quella legge sanziona.-
Re: Non fatevi abbindolare dalle Wakke (Scritto daNon Autenticatoil 2007-06-23 17:09:00.0 alle 2007-06-23 17:09:00.0
- Scritto da: shevathas
>
> - Scritto da:
> > Può dire quello che vuole e fare discorsi etici,
> > filosofici e cazzate varie. Nessuno contesta
> > questo. Però la realtà dei fatti è una soltanto:
> > ci sono le leggi e vanno rispettate. Se non gli
> > sta bene cambiassero paese e non rompessero i
> > coglioni in Europa sti maiali
> > depravati
> >
>
> bene, quale legge vieta di discutere, ed
> eventualmente criticare una
> legge?
>
> NB preciso che per critica della legge non
> intendo affatto l'apologizzare il reato che
> quella legge
> sanziona.
attento che se no qui dentro faranno passare anche te per uno degli yoghi
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