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    il 2006-03-12 17:22:00.0 alle 2006-03-12 17:22:00.0
    Kotaro, Wakko, poi chi altri?
    Hai capito si sono fatti l'ambientino anche su pi...
    http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1331...
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      il 2006-03-12 17:30:00.0 alle 2006-03-12 17:30:00.0
      Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?

      - Scritto da: Anonimo
      > Hai capito si sono fatti l'ambientino anche su
      > pi...
      > http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1331

      Ma chi è taliban dei due?
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        il 2006-03-12 17:33:00.0 alle 2006-03-12 17:33:00.0
        Trollate totali: 8283
        Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?

        - Scritto da: Anonimo
        >
        > - Scritto da: Anonimo
        > > Hai capito si sono fatti l'ambientino anche su
        > > pi...
        > >
        > http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1331
        >
        > Ma chi è taliban dei due?

        wakko, come fai a dire che sanno contare?Rotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridere
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          il 2006-03-12 17:36:00.0 alle 2006-03-12 17:36:00.0
          Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?

          - Scritto da: kotaro
          >
          > - Scritto da: Anonimo
          > >
          > > - Scritto da: Anonimo
          > > > Hai capito si sono fatti l'ambientino anche su
          > > > pi...
          > > >
          > >
          > http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1331
          > >
          > > Ma chi è taliban dei due?
          >
          > wakko, come fai a dire che sanno
          > contare?Rotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridere

          Ridi, ridi, se sei questo kotaro
          http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1370...

          non ti conviene ridere con la nuova legge prestigiacomo
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            Scritto da
            il 2006-03-12 17:54:00.0 alle 2006-03-12 17:54:00.0
            Trollate totali: 8283
            Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?
            - Scritto da: Anonimo
            >
            > - Scritto da: kotaro
            > >
            > > - Scritto da: Anonimo
            > > >
            > > > - Scritto da: Anonimo
            > > > > Hai capito si sono fatti l'ambientino anche
            > su
            > > > > pi...
            > > > >
            > > >
            > >
            > http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1331
            > > >
            > > > Ma chi è taliban dei due?
            > >
            > > wakko, come fai a dire che sanno
            > > contare?Rotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridere
            >
            > Ridi, ridi, se sei questo kotaro
            > http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1370
            >
            > non ti conviene ridere con la nuova legge
            > prestigiacomo

            Caro mio, sono un appassionato di anime e manga e quel disegno di legge (ora legge) era conosciuto da anni tra gli appassionati come me.
            Per anni se ne e' discusso e il testo della legge (il testo originale non la notizia di P.I) lo hanno letto anche avvocati. Ti assicuro che nessuno ci ha capito nulla !!!!!!!!! Resta pero' il dato di fatto che gli shota sono un fenomeno conosciuto da anni, la legge non se ne mai interessata (quella attuale scimmiotta una legge americana e una giapponese), ed attualmente gli shota continuano (e continueranno) ad essere commercializzati (d'importazione) in Italia.


            ==================================
            Modificato dall'autore il 12/03/2006 17.57.39
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              Scritto da
              Non Autenticato
              il 2006-03-12 18:02:00.0 alle 2006-03-12 18:02:00.0
              Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?

              - Scritto da: kotaro
              > - Scritto da: Anonimo
              > >
              > > - Scritto da: kotaro
              > > >
              > > > - Scritto da: Anonimo
              > > > >
              > > > > - Scritto da: Anonimo
              > > > > > Hai capito si sono fatti l'ambientino
              > anche
              > > su
              > > > > > pi...
              > > > > >
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              > > >
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              > http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1331
              > > > >
              > > > > Ma chi è taliban dei due?
              > > >
              > > > wakko, come fai a dire che sanno
              > > > contare?Rotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridereRotola dal ridere
              > >
              > > Ridi, ridi, se sei questo kotaro
              > >
              > http://punto-informatico.it/forum/pol.asp?mid=1370
              > >
              > > non ti conviene ridere con la nuova legge
              > > prestigiacomo
              >
              > Caro mio, sono un appassionato di anime e manga e
              > quel disegno di legge (ora legge) era conosciuto
              > da anni tra gli appassionati come me.
              > Per anni se ne e' discusso e il testo della legge
              > (il testo originale non la notizia di P.I) lo
              > hanno letto anche avvocati. Ti assicuro che
              > nessuno ci ha capito nulla !!!!!!!!! Resta pero'
              > il dato di fatto che gli shota sono un fenomeno
              > conosciuto da anni, la legge non se ne mai
              > interessata (quella attuale scimmiotta una legge
              > americana e una giapponese), ed attualmente gli
              > shota continuano (e continueranno) ad essere
              > commercializzati (d'importazione) in Italia.

              Art. 600 quater. 2. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico ritrae o rappresenta visivamente realistiche immagini virtuali di minori degli anni diciotto, ma la pena è diminuita di un terzo.
              Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali. Salvo non costituisca altro reato, non è punibile per i fatti di cui al primo comma chi produce il materiale pornografico ivi specificato, quando la produzione non è destinata alla diffusione o alla cessione e nella stessa non sono state utilizzate immagini di soggetti reali o parti di esse. Art. 600 quater. 3. (Altri casi di non punibilità). Non è punibile chi produce il materiale pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il materiale è prodotto e detenuto da minore degli anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei soli soggetti minori rappresentati.
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                Scritto da
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                il 2006-03-12 18:21:00.0 alle 2006-03-12 18:21:00.0
                Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?

                - Scritto da: Anonimo
                >
                >
                > Art. 600 quater. 2. (Pornografia virtuale). Le
                > disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600
                > quater si applicano anche quando il materiale
                > pornografico ritrae o rappresenta visivamente
                > realistiche immagini virtuali di minori degli
                > anni diciotto, ma la pena è diminuita di un
                > terzo.
                > Per immagini virtuali si intendono immagini
                > realizzate con tecniche di elaborazione grafica
                > non associate in tutto o in parte a situazioni
                > reali, la cui qualità di rappresentazione fa
                > apparire come vere situazioni non reali. Salvo
                > non costituisca altro reato, non è punibile per i
                > fatti di cui al primo comma chi produce il
                > materiale pornografico ivi specificato, quando la
                > produzione non è destinata alla diffusione o alla
                > cessione e nella stessa non sono state utilizzate
                > immagini di soggetti reali o parti di esse. Art.
                > 600 quater. 3. (Altri casi di non punibilità).
                > Non è punibile chi produce il materiale
                > pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo
                > comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il
                > materiale è prodotto e detenuto da minore degli
                > anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore
                > che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale,
                > e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei
                > soli soggetti minori rappresentati.


                Ma questo è il vecchio testo della legge, furbetto Con la lingua fuori
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                  Non Autenticato
                  il 2006-03-12 18:25:00.0 alle 2006-03-12 18:25:00.0
                  Re: Kotaro, Wakko, poi chi altri?

                  - Scritto da: Anonimo
                  >
                  > - Scritto da: Anonimo
                  > >
                  > >
                  > > Art. 600 quater. 2. (Pornografia virtuale). Le
                  > > disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600
                  > > quater si applicano anche quando il materiale
                  > > pornografico ritrae o rappresenta visivamente
                  > > realistiche immagini virtuali di minori degli
                  > > anni diciotto, ma la pena è diminuita di un
                  > > terzo.
                  > > Per immagini virtuali si intendono immagini
                  > > realizzate con tecniche di elaborazione grafica
                  > > non associate in tutto o in parte a situazioni
                  > > reali, la cui qualità di rappresentazione fa
                  > > apparire come vere situazioni non reali. Salvo
                  > > non costituisca altro reato, non è punibile per
                  > i
                  > > fatti di cui al primo comma chi produce il
                  > > materiale pornografico ivi specificato, quando
                  > la
                  > > produzione non è destinata alla diffusione o
                  > alla
                  > > cessione e nella stessa non sono state
                  > utilizzate
                  > > immagini di soggetti reali o parti di esse. Art.
                  > > 600 quater. 3. (Altri casi di non punibilità).
                  > > Non è punibile chi produce il materiale
                  > > pornografico di cui agli articoli 600 ter, primo
                  > > comma e 600 quater. 1, primo comma, quando il
                  > > materiale è prodotto e detenuto da minore degli
                  > > anni diciotto e ritrae o rappresenta un minore
                  > > che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale,
                  > > e sia rimasto nell'esclusiva disponibilità dei
                  > > soli soggetti minori rappresentati.
                  >
                  >
                  > Ma questo è il vecchio testo della legge,
                  > furbetto Con la lingua fuori

                       testo in vigore dal: 2-3-2006

                      Art. 4. 1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 600-quater. I. (Pornografia virtuale). Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena e' diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualita' di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali".

                  http://www.gazzettaufficiale.it/guri/testoarticolo...

                  http://www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?s...
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