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La nuova legge sulla violenza sessuale..Proc di CataniaScritto daNon Autenticatoil 2009-09-25 22:40:00.0 alle 2009-09-25 22:40:00.0Un piccolo promemoria, così giusto per..
http://www.corriere.it/politica/09_luglio_14/sched...

la scheda
La nuova legge sulla violenza sessuale
Le principali novità del testo approvato alla Camera. Il provvedimento passa ora al Senato
ROMA - Sì bipartisan della Camera alla nuova legge sulla violenza sessuale. Il testo passa ora al Senato. Ecco le principali novità del provvedimento:
PENE PIU SEVERE - Chi commette il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni (nellattuale codice penale il massimo della pena è dieci anni), nei casi di minore gravità la pena è ridotta da due a sei anni.
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Laggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la soglia detà è quattordici anni); nel caso venga commessa con luso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile. Laggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici anni, scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale venga commessa da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione dopera. Aumentano gli anni di reclusione fino a sedici anni se il fatto è commesso su un minore di dieci anni.
ERGASTOLO - Scatta se dal delitto di violenza sessuale deriva la morte della vittima.
LESIONI GRAVI - La pena non può essere inferiore a otto anni se dalla violenza deriva una lesione personale grave e se la lesione è gravissima la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.
MOLESTIE SESSUALI - Chiunque arreca molestia a qualcuno mediante un atto o un comportamento dai contenuti esplicitamente sessuali è punito con la reclusione dai sei mesi ai due anni e con la multa da mille a 3mila euro.
VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - È punita con la reclusione da sette a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a dodici anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave, se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a quindici anni. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di recidiva mentre diminuisce per il partecipante che abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nellesecuzione del reato.
PRESCRIZIONE - I termini di prescrizione del reato sono raddoppiati nei casi di reato di violenza sessuale.
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI - La reclusione è dai due ai sei anni. La pena è aumentata se la vittima ha meno di quattordici anni. Se dal reato deriva la morte della vittima la pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.
INTERVENTO IN GIUDIZIO - Lente locale impegnato direttamente o tramite i servizi per lassistenza della vittima e il centro antiviolenza possono intervenire in giudizio. Può farlo pure la presidenza del Consiglio, anche attraverso losservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.
INIZIATIVE SCOLASTICHE CONTRO LA VIOLENZA - Il ministro dellIstruzione, nei limiti degli ordinari stanziamento di bilancio, può promuovere, nellambito di programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e discriminazione sessuale.
STATISTICHE SULLA VIOLENZA - Il ministro delle Pari Opportunità e quello della Giustizia assicurano ogni due anni almeno lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni di stalking e di violenza sessuale che ne evidenzi le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio.
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Re: La nuova legge sulla violenza sessuaProc di CataniaScritto daNon Autenticatoil 2009-09-26 14:51:00.0 alle 2009-09-26 14:51:00.0
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> Un piccolo promemoria, così giusto per..
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>http://www.corriere.it/politica/09_luglio_14/sched

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> La nuova legge sulla violenza sessuale
> Le principali novità del testo approvato alla
> Camera. Il provvedimento passa ora al Senato
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> ROMA - Sì bipartisan della Camera alla nuova
> legge sulla violenza sessuale. Il testo passa ora
> al Senato. Ecco le principali novità del
> provvedimento:
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> PENE PIU SEVERE - Chi commette il delitto di
> violenza sessuale è punito con la reclusione da
> sei a dodici anni (nellattuale codice penale il
> massimo della pena è dieci anni), nei casi di
> minore gravità la pena è ridotta da due a sei
> anni.
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> CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Laggravante scatta nei
> casi in cui la violenza sessuale è commessa sui
> minori di sedici anni (nel codice attuale la
> soglia detà è quattordici anni); nel caso venga
> commessa con luso di armi, di sostanze
> alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri
> strumenti; o da persona travisata o che simula la
> qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
> pubblico servizio; su una persona sottoposta a
> limitazioni di libertà personale; su una donna
> incinta; su persona in condizioni di inferiorità
> fisica o psichica; su un disabile. Laggravante,
> cioè la reclusione dai sette ai quindici anni,
> scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale
> venga commessa da un ascendente, da un genitore
> anche se adottivo o da un tutore o nel caso in
> cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con
> abuso di relazioni di ufficio o di prestazione
> dopera. Aumentano gli anni di reclusione fino a
> sedici anni se il fatto è commesso su un minore
> di dieci anni.
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> ERGASTOLO - Scatta se dal delitto di violenza
> sessuale deriva la morte della vittima.
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> LESIONI GRAVI - La pena non può essere inferiore
> a otto anni se dalla violenza deriva una lesione
> personale grave e se la lesione è gravissima la
> reclusione non può essere inferiore ai dieci
> anni.
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> MOLESTIE SESSUALI - Chiunque arreca molestia a
> qualcuno mediante un atto o un comportamento dai
> contenuti esplicitamente sessuali è punito con la
> reclusione dai sei mesi ai due anni e con la
> multa da mille a 3mila euro.
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> VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - È punita con la
> reclusione da sette a sedici anni (la pena
> massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le
> circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20
> anni e non può essere comunque inferiore a dodici
> anni se la vittima ha meno di dieci anni o se
> dalla violenza deriva una lesione personale
> grave, se la lesione personale è gravissima la
> pena non può essere inferiore a quindici anni. La
> pena è aumentata fino alla metà nel caso di
> recidiva mentre diminuisce per il partecipante
> che abbia avuto una minima importanza nella
> preparazione o nellesecuzione del reato.
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> PRESCRIZIONE - I termini di prescrizione del
> reato sono raddoppiati nei casi di reato di
> violenza sessuale.
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> MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI - La
> reclusione è dai due ai sei anni. La pena è
> aumentata se la vittima ha meno di quattordici
> anni. Se dal reato deriva la morte della vittima
> la pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.
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> INTERVENTO IN GIUDIZIO - Lente locale impegnato
> direttamente o tramite i servizi per lassistenza
> della vittima e il centro antiviolenza possono
> intervenire in giudizio. Può farlo pure la
> presidenza del Consiglio, anche attraverso
> losservatorio per il contrasto della pedofilia e
> della pornografia minorile.
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>
> INIZIATIVE SCOLASTICHE CONTRO LA VIOLENZA - Il
> ministro dellIstruzione, nei limiti degli
> ordinari stanziamento di bilancio, può
> promuovere, nellambito di programmi scolastici
> delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative
> di sensibilizzazione, informazione e formazione
> contro la violenza e discriminazione sessuale.
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>
> STATISTICHE SULLA VIOLENZA - Il ministro delle
> Pari Opportunità e quello della Giustizia
> assicurano ogni due anni almeno lo svolgimento di
> una rilevazione dei fenomeni di stalking e di
> violenza sessuale che ne evidenzi le
> caratteristiche fondamentali e individui le
> categorie di vittime più a rischio.
Quindi?
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