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    Proc di Catania
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    Non Autenticato
    il 2009-09-25 22:40:00.0 alle 2009-09-25 22:40:00.0
    La nuova legge sulla violenza sessuale..
    Un piccolo promemoria, così giusto per..

    http://www.corriere.it/politica/09_luglio_14/sched...

    la scheda
    La nuova legge sulla violenza sessuale
    Le principali novità del testo approvato alla Camera. Il provvedimento passa ora al Senato
    ROMA - Sì bipartisan della Camera alla nuova legge sulla violenza sessuale. Il testo passa ora al Senato. Ecco le principali novità del provvedimento:

    PENE PIU’ SEVERE - Chi commette il delitto di violenza sessuale è punito con la reclusione da sei a dodici anni (nell’attuale codice penale il massimo della pena è dieci anni), nei casi di minore gravità la pena è ridotta da due a sei anni.

    CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - L’aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la soglia d’età è quattordici anni); nel caso venga commessa con l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile. L’aggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici anni, scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale venga commessa da un ascendente, da un genitore anche se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. Aumentano gli anni di reclusione fino a sedici anni se il fatto è commesso su un minore di dieci anni.

    ERGASTOLO - Scatta se dal delitto di violenza sessuale deriva la morte della vittima.

    LESIONI GRAVI - La pena non può essere inferiore a otto anni se dalla violenza deriva una lesione personale grave e se la lesione è gravissima la reclusione non può essere inferiore ai dieci anni.

    MOLESTIE SESSUALI - Chiunque arreca molestia a qualcuno mediante un atto o un comportamento dai contenuti esplicitamente sessuali è punito con la reclusione dai sei mesi ai due anni e con la multa da mille a 3mila euro.

    VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - È punita con la reclusione da sette a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque inferiore a dodici anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una lesione personale grave, se la lesione personale è gravissima la pena non può essere inferiore a quindici anni. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di recidiva mentre diminuisce per il partecipante che abbia avuto una minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.

    PRESCRIZIONE - I termini di prescrizione del reato sono raddoppiati nei casi di reato di violenza sessuale.

    MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI - La reclusione è dai due ai sei anni. La pena è aumentata se la vittima ha meno di quattordici anni. Se dal reato deriva la morte della vittima la pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.

    INTERVENTO IN GIUDIZIO - L’ente locale impegnato direttamente o tramite i servizi per l’assistenza della vittima e il centro antiviolenza possono intervenire in giudizio. Può farlo pure la presidenza del Consiglio, anche attraverso l’osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

    INIZIATIVE SCOLASTICHE CONTRO LA VIOLENZA - Il ministro dell’Istruzione, nei limiti degli ordinari stanziamento di bilancio, può promuovere, nell’ambito di programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione contro la violenza e discriminazione sessuale.

    STATISTICHE SULLA VIOLENZA - Il ministro delle Pari Opportunità e quello della Giustizia assicurano ogni due anni almeno lo svolgimento di una rilevazione dei fenomeni di stalking e di violenza sessuale che ne evidenzi le caratteristiche fondamentali e individui le categorie di vittime più a rischio.
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      Proc di Catania
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      Non Autenticato
      il 2009-09-26 14:51:00.0 alle 2009-09-26 14:51:00.0
      Re: La nuova legge sulla violenza sessua

      - Scritto da:
      > Un piccolo promemoria, così giusto per..
      >
      > http://www.corriere.it/politica/09_luglio_14/sched
      >
      > la scheda
      > La nuova legge sulla violenza sessuale
      > Le principali novità del testo approvato alla
      > Camera. Il provvedimento passa ora al Senato
      >
      > ROMA - Sì bipartisan della Camera alla nuova
      > legge sulla violenza sessuale. Il testo passa ora
      > al Senato. Ecco le principali novità del
      > provvedimento:
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      > PENE PIU’ SEVERE - Chi commette il delitto di
      > violenza sessuale è punito con la reclusione da
      > sei a dodici anni (nell’attuale codice penale il
      > massimo della pena è dieci anni), nei casi di
      > minore gravità la pena è ridotta da due a sei
      > anni.
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      > CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - L’aggravante scatta nei
      > casi in cui la violenza sessuale è commessa sui
      > minori di sedici anni (nel codice attuale la
      > soglia d’età è quattordici anni); nel caso venga
      > commessa con l’uso di armi, di sostanze
      > alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri
      > strumenti; o da persona travisata o che simula la
      > qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di
      > pubblico servizio; su una persona sottoposta a
      > limitazioni di libertà personale; su una donna
      > incinta; su persona in condizioni di inferiorità
      > fisica o psichica; su un disabile. L’aggravante,
      > cioè la reclusione dai sette ai quindici anni,
      > scatta anche nel caso in cui la violenza sessuale
      > venga commessa da un ascendente, da un genitore
      > anche se adottivo o da un tutore o nel caso in
      > cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con
      > abuso di relazioni di ufficio o di prestazione
      > d’opera. Aumentano gli anni di reclusione fino a
      > sedici anni se il fatto è commesso su un minore
      > di dieci anni.
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      > ERGASTOLO - Scatta se dal delitto di violenza
      > sessuale deriva la morte della vittima.
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      > LESIONI GRAVI - La pena non può essere inferiore
      > a otto anni se dalla violenza deriva una lesione
      > personale grave e se la lesione è gravissima la
      > reclusione non può essere inferiore ai dieci
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      > MOLESTIE SESSUALI - Chiunque arreca molestia a
      > qualcuno mediante un atto o un comportamento dai
      > contenuti esplicitamente sessuali è punito con la
      > reclusione dai sei mesi ai due anni e con la
      > multa da mille a 3mila euro.
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      > VIOLENZA SESSUALE DI GRUPPO - È punita con la
      > reclusione da sette a sedici anni (la pena
      > massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le
      > circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20
      > anni e non può essere comunque inferiore a dodici
      > anni se la vittima ha meno di dieci anni o se
      > dalla violenza deriva una lesione personale
      > grave, se la lesione personale è gravissima la
      > pena non può essere inferiore a quindici anni. La
      > pena è aumentata fino alla metà nel caso di
      > recidiva mentre diminuisce per il partecipante
      > che abbia avuto una minima importanza nella
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      > PRESCRIZIONE - I termini di prescrizione del
      > reato sono raddoppiati nei casi di reato di
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      > MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI - La
      > reclusione è dai due ai sei anni. La pena è
      > aumentata se la vittima ha meno di quattordici
      > anni. Se dal reato deriva la morte della vittima
      > la pena è dai dodici ai venti anni di reclusione.
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      > INTERVENTO IN GIUDIZIO - L’ente locale impegnato
      > direttamente o tramite i servizi per l’assistenza
      > della vittima e il centro antiviolenza possono
      > intervenire in giudizio. Può farlo pure la
      > presidenza del Consiglio, anche attraverso
      > l’osservatorio per il contrasto della pedofilia e
      > della pornografia minorile.
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      > INIZIATIVE SCOLASTICHE CONTRO LA VIOLENZA - Il
      > ministro dell’Istruzione, nei limiti degli
      > ordinari stanziamento di bilancio, può
      > promuovere, nell’ambito di programmi scolastici
      > delle scuole di ogni ordine e grado, iniziative
      > di sensibilizzazione, informazione e formazione
      > contro la violenza e discriminazione sessuale.
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      > STATISTICHE SULLA VIOLENZA - Il ministro delle
      > Pari Opportunità e quello della Giustizia
      > assicurano ogni due anni almeno lo svolgimento di
      > una rilevazione dei fenomeni di stalking e di
      > violenza sessuale che ne evidenzi le
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