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    il 2009-07-15 01:10:00.0 alle 2009-07-15 01:10:00.0
    [UFFICIALE] AOC a 16 anche in italia
    http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%2...

    L'aggravante scatta nei casi in cui la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la soglia d'età è quattordici anni)

    Art. 609 ter Circostanze aggravanti
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      il 2009-07-15 01:25:00.0 alle 2009-07-15 01:25:00.0
      16 anni e 18 anni
      16 anni e 18 anni quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;

      occhio a farle bere vedi comma 2)di sostanze alcoliche

      Disposizioni in materia di violenza sessuale. C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.
      TESTO UNIFICATO
      ART. 1.
      (Delitto di violenza sessuale).
      1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sei a dodici anni.
      2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
      1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
      2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
      3. Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi».
      2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice penale, dopo le parole: «del codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale».
      ART. 2.
      (Circostanze aggravanti).
      1. L'articolo 609-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
      «Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - 1. La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:
      1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;
      2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze comunque idonei a ridurre la capacità di determinarsi o a ledere gravemente la salute della persona offesa;
      3) da persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
      4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
      5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;
      5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive;
      5-ter) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), Ficoso, 9) e 11) dell'articolo 61;
      6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
      7) su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica.
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        Non Autenticato
        il 2009-07-15 01:47:00.0 alle 2009-07-15 01:47:00.0
        Re: 16 anni e 18 anni

        - Scritto da:
        > 16 anni e 18 anni quando il colpevole sia persona
        > cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione,
        > vigilanza o custodia, il minore è affidato o con
        > cui il minore
        > convive;
        >
        > occhio a farle bere vedi comma 2)di sostanze
        > alcoliche

        >
        > Disposizioni in materia di violenza sessuale. C.
        > 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela
        > Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo,
        > C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424
        > Governo.
        >
        > TESTO UNIFICATO
        > ART. 1.
        > (Delitto di violenza sessuale).
        > 1. L'articolo 609-bis del codice penale è
        > sostituito dal seguente:
        >
        > «Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - 1.
        > Chiunque con violenza, minaccia o abuso di
        > autorità costringe taluno a compiere o a subire
        > atti sessuali è punito, se il fatto non
        > costituisce più grave reato, con la reclusione da
        > sei a dodici anni.
        >
        > 2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a
        > compiere o a subire atti sessuali:
        >
        > 1) abusando delle condizioni di inferiorità
        > fisica o psichica della persona offesa;
        >
        > 2) traendo in inganno la persona offesa per
        > essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
        >
        > 3. Nei casi di minore gravità la pena può essere
        > diminuita in misura non eccedente i due terzi».
        >
        > 2. Al quinto comma dell'articolo 99 del codice
        > penale, dopo le parole: «del codice di procedura
        > penale» sono inserite le seguenti: «ovvero del
        > delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
        > penale».
        >
        > ART. 2.
        > (Circostanze aggravanti).
        > 1. L'articolo 609-ter del codice penale è
        > sostituito dal seguente:
        >
        > «Art. 609-ter. - (Circostanze aggravanti). - 1.
        > La pena è della reclusione da sette a quattordici
        > anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono
        > commessi:
        >
        > 1) nei confronti di persona che non ha
        > compiuto gli anni sedici;
        >

        > 2) con l'uso di armi, di sostanze
        > alcoliche
        , narcotiche o stupefacenti o di
        > altri strumenti o sostanze comunque idonei a
        > ridurre la capacità di determinarsi o a ledere
        > gravemente la salute della persona offesa;
        >
        > 3) da persona travisata o che simula la qualità
        > di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
        > servizio;
        >
        > 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni
        > della libertà personale;
        >
        > 5) nei confronti di persona della quale il
        > colpevole sia l'ascendente, il genitore anche
        > adottivo, il tutore;
        >
        > 5-bis) nei confronti di persona che non ha
        > compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole
        > sia persona cui, per ragioni di cura, educazione,
        > istruzione, vigilanza o custodia, il minore è
        > affidato o con cui il minore convive;
        >

        > 5-ter) in presenza di una delle circostanze
        > previste ai numeri 4), 5), 6), Ficoso, 9) e 11)
        > dell'articolo 61;
        >
        > 6) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
        > 7) su persone in condizioni di inferiorità fisica
        > o psichica.
        >

        ma VADANO A FARSI FOTTERE FASCISTI DI MERDA !!
        VORREI CHE VENISSERO STUPRATI TUTTI DA BIMBI 16ENNI

        SE LO MERITEREBBE LA CARFAGNA DI TROVARSI UNA BABY GANG DI 16enni CHE LA STUPRANO E POI STARSENE ZITTA VISTO CHE SAREBBERO INCAPACE DI INTENDERE E VOLERE SECONDO LEI

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      Non Autenticato
      il 2009-07-15 02:54:00.0 alle 2009-07-15 02:54:00.0
      Re: [UFFICIALE] AOC a 16 anche in italia

      - Scritto da:
      > http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%2
      >
      > L'aggravante scatta nei casi in cui la violenza
      > sessuale è commessa sui minori di sedici
      >
      anni (nel codice attuale la soglia d'età è
      > quattordici
      >
      anni)
      >
      > Art. 609 ter Circostanze aggravanti

      Stai dicendo una caterva di minchiate il 609 TER (TER) sono le circostanze aggravanti per chi compie il reato di cui al 609 BIS e non al 609 QUATER
      in buona sostanza sono aumentate le pene per chi fa VIOLENZA su minorenne di 14 e 15 anni, e per chi fa VIOLENZA su minorenne di 16 e 17 anni qualora il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, l'insegnante ecc.
      nulla è cambiato del 609 QUATER che punisce gli atti CONSENSUALI con minore ed è quello l'articolo dell'AOC in Italia
      Non fare disinformazione
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        Scritto da
        il 2009-07-15 20:37:00.0 alle 2009-07-15 20:37:00.0
        Trollate totali: 950
        Re: [UFFICIALE] AOC a 16 anche in italia

        - Scritto da:
        >
        > - Scritto da:
        > >
        > http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Norme%2
        > >
        > > L'aggravante scatta nei casi in cui la violenza
        > > sessuale è commessa sui minori di sedici
        > >
        anni (nel codice attuale la soglia d'età è
        > > quattordici
        > >
        anni)
        > >
        > > Art. 609 ter Circostanze aggravanti
        >
        > Stai dicendo una caterva di minchiate il 609 TER
        > (TER) sono le circostanze aggravanti per chi
        > compie il reato di cui al 609 BIS e non al 609
        > QUATER
        > in buona sostanza sono aumentate le pene per chi
        > fa VIOLENZA su minorenne di 14 e 15 anni, e per
        > chi fa VIOLENZA su minorenne di 16 e 17 anni
        > qualora il colpevole sia l'ascendente, il
        > genitore anche adottivo, il tutore, l'insegnante
        > ecc.
        > nulla è cambiato del 609 QUATER che punisce gli
        > atti CONSENSUALI con minore ed è quello
        > l'articolo dell'AOC in
        > Italia
        > Non fare disinformazione


        Ma sei della redazione coglione ?

        Perchè il mio reply è stato censurato, e proprio QUI sul fdt ?

        Nello specifico il discorso sulla violenza sessuale di default legato a pedofilia e pederastia, vedi orientamento legislativo e in particolare il discorso sull'adescamento e il grooming sui minori di anni 16..

        Allora figlio di "PI" aka Puttana Inculata chi è che fa disinformazione ?

        Quando si dice la merda è uscita allo scoperto..

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