# Età, maschio 14, femmina 12 (incapacità legale, ovvero è tale a prescindere a causa delletà)
# Sesso (come sopra). Infanti fino a 7 anni; impuberi dai 7 ai 12 o 14 (a seconda del sesso) essi sono entrambi pupilli. I pubertati proximi (prossimi alla pubertà) vengono valutati di volta in volta se sono capaci di agire. Gli infantia maiores, da poco puberi, vengono valutati di volta in volta
Deductium in domini mariti
Ad un certo punto il maritalis affectio non deve esserci sempre
Quando si parla di matrimonio romano, si deve sempre considerare la finalità che è la nascita dei figli che siano sottoposti alla potestà. I romani non ammettono un matrimonio omosessuale, tuttavia vi è uneccezione con gli ermafroditi i quali vengono ammessi al matrimonio una volta stabilito il sesso prevalente
Le iustae nuptiae si fondano sulla volontà dei coniugi di stare insieme e il desiderio di procreare. Ulpiano: il matrimonio si costruisce in base al consenso, non alla consumazione
A partire dal III-II sec. a.C. si afferma lidea di un matrimonio senza la manus
I presupposti del matrimonio:
* liberi
* cittadini romani
* maschi: puberi, 14 anni con una inspectio corporis
* femmine: sessualmente capaci, viripotens, ovvero a 12 anni
* connubium, è un lasciapassare che scompare in età giustinianea
* consenso dei nubendi
* assenso dei ascendenti (no se demens = demente o furiosus = pazzo con lucidi intervalli)
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