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    Proc di Catania
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    Non Autenticato
    il 2008-09-09 19:53:00.0 alle 2008-09-09 19:53:00.0
    matrimonio romano
    # Età, maschio 14, femmina 12 (incapacità legale, ovvero è tale a prescindere a causa dell’età)
    # Sesso (come sopra). Infanti fino a 7 anni; impuberi dai 7 ai 12 o 14 (a seconda del sesso) essi sono entrambi pupilli. I pubertati proximi (prossimi alla pubertà) vengono valutati di volta in volta se sono capaci di agire. Gli infantia maiores, da poco puberi, vengono valutati di volta in volta





    Deductium in domini mariti

    Ad un certo punto il maritalis affectio non deve esserci sempre

    Quando si parla di matrimonio romano, si deve sempre considerare la finalità che è la nascita dei figli che siano sottoposti alla potestà. I romani non ammettono un matrimonio omosessuale, tuttavia vi è un’eccezione con gli ermafroditi i quali vengono ammessi al matrimonio una volta stabilito il sesso prevalente

    Le iustae nuptiae si fondano sulla volontà dei coniugi di stare insieme e il desiderio di procreare. Ulpiano: “il matrimonio si costruisce in base al consenso, non alla consumazione”

    A partire dal III-II sec. a.C. si afferma l’idea di un matrimonio senza la manus

    I presupposti del matrimonio:

        * liberi
        * cittadini romani
        * maschi: puberi, 14 anni con una inspectio corporis
        * femmine: sessualmente capaci, viripotens, ovvero a 12 anni
        * connubium, è un lasciapassare che scompare in età giustinianea
        * consenso dei nubendi
        * assenso dei ascendenti (no se demens = demente o furiosus = pazzo con lucidi intervalli)


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