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    Scritto da
    Non Autenticato
    il 2006-06-14 13:53:00.0 alle 2006-06-14 13:53:00.0
    Querela
    La querela (artt.336-340 C.P.P.) è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato, o il suo legale rappresentante, manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato non perseguibile d'ufficio.

    Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela: è sufficiente che, oltre alla descrizione del fatto-reato, risulti la chiara manifestazione di volontà del querelante affinché si proceda in ordine al fatto medesimo e se ne punisca il colpevole.

    Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto-reato (art.124 C.P.). La presentazione della querela va fatta -personalmente o a mezzo di procuratore speciale- al pubblico ministero, ad un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero ad un agente consolare all'estero; la dichiarazione di querela può anche essere recapitata da un incaricato o spedita per posta.

    La querela può essere presentata in forma orale o in forma scritta. Nel primo caso, il ricevente la querela deve redigere un apposito verbale, che verrà sottoscritto dal querelante o dal procuratore speciale; nel secondo caso, l'atto di querela dovrà essere sottoscritto personalmente dal querelante o da un suo procuratore speciale, con il diritto di ottenere l'attestazione di ricezione.

    L'autorità che riceve la querela deve provvedere all'attestazione della data e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone ed alla trasmissione degli atti al pubblico ministero.

    Eccezionalmente, in caso di flagranza di delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio o facoltativo, la querela può essere proposta in forma orale anche con dichiarazione resa ad un agente di polizia giudiziaria presente sul luogo che la inserirà nel verbale di arresto.

    Al diritto di querela si può rinunciare, in maniera espressa o tacita, prima di averlo esercitato.

    Dopo aver proposto validamente una querela, la si può revocare, dando luogo così all'estinzione del reato (art.152 C.P.). La remissione di querela può essere fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale; può essere espressa (dichiarazione - scritta o orale - all'autorità che procede o ad un ufficiale di polizia giudiziaria che gliela trasmette immediatamente ) o tacita, e cioè consistere in fatti oggettivi univoci, incompatibili con la volontà di persistere nella querela.

    La remissione di querela deve essere accettata dalla persona querelata (art.155 C.P.), che può avere interesse a vedere dimostrata, con il processo, la propria innocenza. Se il querelato rifiuta, espressamente o tacitamente, la remissione, questa non ha effetto.

    Una eccezione alla revocabilità è prevista per alcune ipotesi di violenza sessuale o di atti sessuali con minorenne, perseguibili a querela di parte; in questi casi la querela una volta proposta diventa irrevocabile.
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      ☺
      Scritto da
      il 2006-06-14 13:55:00.0 alle 2006-06-14 13:55:00.0
      Trollate totali: 814
      Re: Querela
      Quindi?
      • Avatar
        Scritto da
        Non Autenticato
        il 2006-06-14 13:56:00.0 alle 2006-06-14 13:56:00.0
        Re: Querela

        - Scritto da: Maiale
        > Quindi?

        Ora puoi querelare chi vuoi su PI. Sai tutto quello che c'è da sapere.
        • Avatar
          Scritto da
          Non Autenticato
          il 2006-06-14 13:58:00.0 alle 2006-06-14 13:58:00.0
          Re: Querela
          - Scritto da:
          >
          > - Scritto da: Maiale
          > > Quindi?
          >
          > Ora puoi querelare chi vuoi su PI. Sai tutto
          > quello che c'è da
          > sapere.

          Le concedo facoltà di querela con ampia facoltà di prova ma,
          nel contempo, mi permetto di ricordarLe che, qualora fossi assolto dal giudice, scatterebbe automaticamente una denuncia (e non più querela) nei Suoi riveriti confronti per
          calunnia che è un reato molto più grave della diffamazione o dell'ingiuria e perseguibile per legge. Questo nel caso che un
          cittadino abbia querelato un altro cittadino in base a prove false o inconsistenti. In tal caso, mi premuro di ricordarLe, che la denuncia scatterebbe "d'ufficio" e il suo procedimento
          sarebbe indipendente dalla volontà dell'imputato assolto (cioè
          me stesso).

          Art. 368 Calunnia
          Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.
          La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena piu' grave.
          La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte (1).
          (1) La pena di morte e' stata soppressa e sostituita con l'ergastolo.
          • Avatar
            Scritto da
            Non Autenticato
            il 2006-06-14 14:02:00.0 alle 2006-06-14 14:02:00.0
            Re: Querela

            - Scritto da:
            > - Scritto da:
            > >
            > > - Scritto da: Maiale
            > > > Quindi?
            > >
            > > Ora puoi querelare chi vuoi su PI. Sai tutto
            > > quello che c'è da
            > > sapere.
            >
            > Le concedo facoltà di querela con ampia facoltà
            > di prova
            > ma,
            > nel contempo, mi permetto di ricordarLe che,
            > qualora fossi assolto dal giudice, scatterebbe
            > automaticamente una denuncia (e non più querela)
            > nei Suoi riveriti confronti
            > per
            > calunnia che è un reato molto più grave della
            > diffamazione o dell'ingiuria e perseguibile per
            > legge. Questo nel caso che
            > un
            > cittadino abbia querelato un altro cittadino in
            > base a prove false o inconsistenti. In tal caso,
            > mi premuro di ricordarLe, che la denuncia
            > scatterebbe "d'ufficio" e il suo
            > procedimento
            > sarebbe indipendente dalla volontà dell'imputato
            > assolto
            > (cioè
            > me stesso).
            >
            > Art. 368 Calunnia
            > Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o
            > istanza, anche se anonima o sotto falso nome,
            > diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra
            > Autorita' che a quella abbia obbligo di
            > riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa
            > innocente, ovvero simula a carico di lui le
            > tracce di un reato
            , e' punito con la reclusione
            > da due a sei
            > anni.
            > La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un
            > reato pel quale la legge stabilisce la pena della
            > reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o
            > un'altra pena piu'
            > grave.
            > La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal
            > fatto deriva una condanna alla reclusione
            > superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni,
            > se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e
            > si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto
            > deriva una condanna alla pena di morte
            > (1).
            > (1) La pena di morte e' stata soppressa e
            > sostituita con
            > l'ergastolo.

            Non ti viene il dubbio che forse abbiamo capito tutti e che sia tu che parli da solo ed hai troppi pregiudizi, dando per scontato un funzionamento della calunnia che esiste solo nella tua mente?
            • Avatar
              Scritto da
              Non Autenticato
              il 2006-06-14 14:15:00.0 alle 2006-06-14 14:15:00.0
              Re: Querela
              - Scritto da:
              >
              > - Scritto da:
              > > - Scritto da:
              > > >
              > > > - Scritto da: Maiale
              > > > > Quindi?
              > > >
              > > > Ora puoi querelare chi vuoi su PI. Sai tutto
              > > > quello che c'è da
              > > > sapere.
              > >
              > > Le concedo facoltà di querela con ampia facoltà
              > > di prova
              > > ma,
              > > nel contempo, mi permetto di ricordarLe che,
              > > qualora fossi assolto dal giudice, scatterebbe
              > > automaticamente una denuncia (e non più querela)
              > > nei Suoi riveriti confronti
              > > per
              > > calunnia che è un reato molto più grave della
              > > diffamazione o dell'ingiuria e perseguibile per
              > > legge. Questo nel caso che
              > > un
              > > cittadino abbia querelato un altro cittadino in
              > > base a prove false o inconsistenti. In tal caso,
              > > mi premuro di ricordarLe, che la denuncia
              > > scatterebbe "d'ufficio" e il suo
              > > procedimento
              > > sarebbe indipendente dalla volontà dell'imputato
              > > assolto
              > > (cioè
              > > me stesso).
              > >
              > > Art. 368 Calunnia
              > > Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o
              > > istanza, anche se anonima o sotto falso nome,
              > > diretta all'Autorita' giudiziaria o ad altra
              > > Autorita' che a quella abbia obbligo di
              > > riferirne, incolpa di un reato taluno che
              > egli
              > sa
              > > innocente, ovvero simula a carico di lui le
              > > tracce di un reato
              , e' punito con la
              > reclusione
              > > da due a sei
              > > anni.
              > > La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un
              > > reato pel quale la legge stabilisce la pena
              > della
              > > reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o
              > > un'altra pena piu'
              > > grave.
              > > La reclusione e' da quattro a dodici anni, se
              > dal
              > > fatto deriva una condanna alla reclusione
              > > superiore a cinque anni; e' da sei a venti anni,
              > > se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo;
              > e
              > > si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto
              > > deriva una condanna alla pena di morte
              > > (1).
              > > (1) La pena di morte e' stata soppressa e
              > > sostituita con
              > > l'ergastolo.
              >
              > Non ti viene il dubbio che forse abbiamo capito
              > tutti e che sia tu che parli da solo ed hai
              > troppi pregiudizi, dando per scontato un
              > funzionamento della calunnia che esiste solo
              > nella tua
              > mente?

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