Proc di Catania
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Non Autenticato
il 2008-01-25 16:34:00.0 alle 2008-01-25 16:34:00.0
- Scritto da:
>
> - Scritto da:
> >
> > - Scritto da:
> > > Attualmente quindi, quale sarebbe la
> differenza
> > > tra la cosiddetta violenza sessuale, e gli
> atti
> > > sessuale con minore?
l'età del consenso ?
> > Se il minore non ha compiuto i 10 anni, ovvero
> se
> > li ha compiuti (e ne ha meno di 16) ma il
> > colpevole è l'ascendente, il genitore anche
> > adottivo, il tutore o altra figura analoga,
> > nessuna (art.600quater
> > u.c.).
> > Se ha compiuto gli anni 10 (e ne ha meno di 14 e
> > il colpevole *NON* è l'ascendente, il genitore
> > anche adottivo, il tutore o altra figura
> analoga)
> > le differenze
> > sono:
> > 1) Il consenso del minore
> > 2) La necessità (per essere punibile) di querela
> > di
> > parte
> > 3) La pena (se c'è la querela) inferiore: da 6 a
> > 12 anni di carcere invece che da 7 a 14 anni di
> > carcere. Nei casi di minore gravità (cioè quelli
> > che prima erano gli atti di libidine) la pena
> può
> > essere ridotta (non ricordo se fino a un terzo o
> > di un
> > terzo).
> Stai dicendo delle grandi cazzate: anche per gli
> atti sessuali serve il consenso
> pirla..
Gia perchè, per gli ascendenti il consenso è semplicemente alevato a 16..
Proc di Catania
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il 2008-01-25 16:34:00.0 alle 2008-01-25 16:34:00.0
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> > > > ma vi riferite a quella legge
> sull'adescamento
> > > > elettronico o telefonico
> > > > ?
> > > >
> > > > ma non era già stata varata a dicembre o era
> > un
> > > > decreto
> > > > transitorio?
> > >
> > > No. Era stata proposta in passato, ma ancora
> non
> > > è stata approvata la legge sul
> > > groaming.
> >
> > ma sei sicuro? forse allora era un decreto
> > transitorio ..ma.. io avevo postato il giorno
> in
> > cui la votavano alla
> > Camera
> >
> > ma ..se parliamo della stessa quella che in
> > sostanza elevava l'aoc a 16 anni
> > no?
>
> Una volta esisteva il reato di plagio, oggi non
> più.
> La prima volta che in Italia ho sentito la
> proposta di introdurre il reato di adescamento
> telematico (AoC a 16 anni), è stato con una
> clausula nel DDL Pollastrini, che poi è
> naufragato.
>
> 5. Adescamento via internet ovvero con altri
> mezzi (sms, telefono,ecc). Viene colmata unaltra
> grave lacuna, con lintroduzione del reato di
> adescamento elettronico o con altri mezzi, che
> punisce con pena fino a tre anni chiunque,
> allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un
> minore di anni SEDICI, intrattiene con lui,
> anche attraverso lutilizzazione della rete
> internet o di altre reti o mezzi di
> comunicazione, una relazione tale da carpire
> la fiducia del medesimo. Si tratta di una
> innovazione da tempo auspicata dallUnione
> Europea. LItalia è uno dei primi Stati membri ad
> introdurla.
>
> http://www.womenews.net/spip/spip.php?article1059

>
> NON E' PASSATO.
GRANDE NOTIZIA!!!
si ne avevo parlato io del DDL POllastrini più volte ..l'avevo segnalato mentre tutti non se ne erano neanche accorti
sul plagio era un concetto di derivazione fascista (nasceva dal codice Rocco) ..quindi lasciamolo a Godai
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Non Autenticato
il 2008-01-25 16:33:00.0 alle 2008-01-25 16:33:00.0
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> - Scritto da:
> >
> > - Scritto da:
> > > Attualmente quindi, quale sarebbe la
> differenza
> > > tra la cosiddetta violenza sessuale, e gli
> atti
> > > sessuale con minore?
> >
> > Se il minore non ha compiuto i 10 anni, ovvero
> se
> > li ha compiuti (e ne ha meno di 16) ma il
> > colpevole è l'ascendente, il genitore anche
> > adottivo, il tutore o altra figura analoga,
> > nessuna (art.600quater
> > u.c.).
> > Se ha compiuto gli anni 10 (e ne ha meno di 14 e
> > il colpevole *NON* è l'ascendente, il genitore
> > anche adottivo, il tutore o altra figura
> analoga)
> > le differenze
> > sono:
> > 1) Il consenso del minore
> > 2) La necessità (per essere punibile) di querela
> > di
> > parte
> > 3) La pena (se c'è la querela) inferiore: da 6 a
> > 12 anni di carcere invece che da 7 a 14 anni di
> > carcere. Nei casi di minore gravità (cioè quelli
> > che prima erano gli atti di libidine) la pena
> può
> > essere ridotta (non ricordo se fino a un terzo o
> > di un
> > terzo).
>
>
> Stai dicendo delle grandi cazzate: anche per gli
> atti sessuali serve il consenso
> pirla..
X-Mortal, dovresti imparare ad ascoltare chi è più ferrato di te su una materia e riflettere prima di sparar stronzate.
Proc di Catania
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Non Autenticato
il 2008-01-25 16:30:00.0 alle 2008-01-25 16:30:00.0
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> - Scritto da:
> >
> > - Scritto da:
> > >
> > > ma vi riferite a quella legge sull'adescamento
> > > elettronico o telefonico
> > > ?
> > >
> > > ma non era già stata varata a dicembre o era
> un
> > > decreto
> > > transitorio?
> >
> > No. Era stata proposta in passato, ma ancora non
> > è stata approvata la legge sul
> > groaming.
>
> ma sei sicuro? forse allora era un decreto
> transitorio ..ma.. io avevo postato il giorno in
> cui la votavano alla
> Camera
>
> ma ..se parliamo della stessa quella che in
> sostanza elevava l'aoc a 16 anni
> no?
Una volta esisteva il reato di plagio, oggi non più.
La prima volta che in Italia ho sentito la proposta di introdurre il reato di adescamento telematico (AoC a 16 anni), è stato con una clausula nel DDL Pollastrini, che poi è naufragato.
5. Adescamento via internet ovvero con altri
mezzi (sms, telefono,ecc). Viene colmata unaltra
grave lacuna, con lintroduzione del reato di
adescamento elettronico o con altri mezzi, che
punisce con pena fino a tre anni chiunque,
allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un
minore di anni SEDICI, intrattiene con lui,
anche attraverso lutilizzazione della rete
internet o di altre reti o mezzi di
comunicazione, una relazione tale da carpire
la fiducia del medesimo. Si tratta di una
innovazione da tempo auspicata dallUnione
Europea. LItalia è uno dei primi Stati membri ad
introdurla.
http://www.womenews.net/spip/spip.php?article1059

NON E' PASSATO.
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il 2008-01-25 16:30:00.0 alle 2008-01-25 16:30:00.0
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>
> - Scritto da:
> > Attualmente quindi, quale sarebbe la differenza
> > tra la cosiddetta violenza sessuale, e gli atti
> > sessuale con minore?
>
> Se il minore non ha compiuto i 10 anni, ovvero se
> li ha compiuti (e ne ha meno di 16) ma il
> colpevole è l'ascendente, il genitore anche
> adottivo, il tutore o altra figura analoga,
> nessuna (art.600quater
> u.c.).
> Se ha compiuto gli anni 10 (e ne ha meno di 14 e
> il colpevole *NON* è l'ascendente, il genitore
> anche adottivo, il tutore o altra figura analoga)
> le differenze
> sono:
> 1) Il consenso del minore
> 2) La necessità (per essere punibile) di querela
> di
> parte
> 3) La pena (se c'è la querela) inferiore: da 6 a
> 12 anni di carcere invece che da 7 a 14 anni di
> carcere. Nei casi di minore gravità (cioè quelli
> che prima erano gli atti di libidine) la pena può
> essere ridotta (non ricordo se fino a un terzo o
> di un
> terzo).
Stai dicendo delle grandi cazzate: anche per gli atti sessuali serve il consenso pirla..
Arricchimento culturale in Svezia in corso
Ad
https://www.breitbart.com/europe/2019/01/04/patient-placed-in-quarantine-after-suspected-ebola-case-in-sweden/
The Emergency Room of a Swedish hospital was closed down Friday morning after a patient recently returned from Africa arrived vomiting blood, a possible symptom of the deadly and contagious Ebola virus.
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Non Autenticato
il 2008-01-25 16:27:00.0 alle 2008-01-25 16:27:00.0
- Scritto da:
>
> - Scritto da:
> > Sei davvero divertente lo sai..
> >
> > Che aspetti ad incularti i bambini di 10-11 anni
> > allora
>
> Non rientrano nei miei gusti sessuali, io ho solo
> fatto presente la legge com'è, sta scritta nero
> su bianco e queste cose non si prestano a
> interpretazioni. Se non ci sono prove per
> contestare un rapporto non consensuale (ed è
> questo che cercano solitamente di fare gli
> inquirenti che vengano a conoscenza di un fatto
> del genere, sia per aumentare la pena sia per
> poter avere le "mani libere" di procedere
> d'ufficio), serve per forza la querela di parte.
> Ora tu puoi dire che sia giusto o sbagliato tutto
> ciò, a me non importa cosa sia per te, io sto
> solo spiegando cosa dice la legge. Se non sei
> d'accordo ti faccio presente che c'è una crisi di
> governo in atto, entra in politica e falla
> cambiare.
Sicuro ?
Davvero, le tue "capacità logiche" mi incuriosiscono..
Vediamo, io vedo una bimbetta di 11 anni e ci vado a letto, mi scoprono ma i genitori non mi denunciano (diciamo per qualche motivo "privato")..
Tutto ok, tutto regolare, l'età del consenso è di 10 anni. si è perseguibili solo se c'è violenza, ovvio, molto meglio dell'NVD. loro si soono arenati 12 anni..
Proc di Catania
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il 2008-01-25 16:23:00.0 alle 2008-01-25 16:23:00.0
- Scritto da:
> Attualmente quindi, quale sarebbe la differenza
> tra la cosiddetta violenza sessuale, e gli atti
> sessuale con minore?
Se il minore non ha compiuto i 10 anni, ovvero se li ha compiuti (e ne ha meno di 16) ma il colpevole è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra figura analoga, nessuna (art.600quater u.c.).
Se ha compiuto gli anni 10 (e ne ha meno di 14 e il colpevole *NON* è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore o altra figura analoga) le differenze sono:
1) Il consenso del minore
2) La necessità (per essere punibile) di querela di parte
3) La pena (se c'è la querela) inferiore: da 6 a 12 anni di carcere invece che da 7 a 14 anni di carcere. Nei casi di minore gravità (cioè quelli che prima erano gli atti di libidine) la pena può essere ridotta (non ricordo se fino a un terzo o di un terzo).
Proc di Catania
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Non Autenticato
il 2008-01-25 16:15:00.0 alle 2008-01-25 16:15:00.0
- Scritto da:
>
> - Scritto da:
> > E' la differenza che intercorreva una volta tra
> > la violenza sessuale e gli atti di libidine
> > violenta?
>
> No, quelli distinguevano i rapporti avvenuti
> senza penetrazione (atti di libidine violenta) da
> quelli penetrativi (violenza
> carnale).
> Non ho il vecchio codice sottomano quindi non so
> dirti se c'era la punibilità d'ufficio, ma a naso
> tenderei a escluderlo, almeno sopra una certa
> età.
Attualmente quindi, quale sarebbe la differenza tra la cosiddetta violenza sessuale, e gli atti sessuale con minore?
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il 2008-01-25 16:15:00.0 alle 2008-01-25 16:15:00.0
- Scritto da:
>
> - Scritto da:
> >
> > ma vi riferite a quella legge sull'adescamento
> > elettronico o telefonico
> > ?
> >
> > ma non era già stata varata a dicembre o era un
> > decreto
> > transitorio?
>
> No. Era stata proposta in passato, ma ancora non
> è stata approvata la legge sul
> groaming.
ma sei sicuro? forse allora era un decreto transitorio ..ma.. io avevo postato il giorno in cui la votavano alla Camera
ma ..se parliamo della stessa quella che in sostanza elevava l'aoc a 16 anni no?
Trova Wakanda!
Ad
https://imgoat.com/uploads/edebb6e872/182095.jpg
Solo il 5% riesce a trovarla! Provaci anche tu!!
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il 2008-01-25 16:15:00.0 alle 2008-01-25 16:15:00.0
- Scritto da:
> Sei davvero divertente lo sai..
>
> Che aspetti ad incularti i bambini di 10-11 anni
> allora
Non rientrano nei miei gusti sessuali, io ho solo fatto presente la legge com'è, sta scritta nero su bianco e queste cose non si prestano a interpretazioni. Se non ci sono prove per contestare un rapporto non consensuale (ed è questo che cercano solitamente di fare gli inquirenti che vengano a conoscenza di un fatto del genere, sia per aumentare la pena sia per poter avere le "mani libere" di procedere d'ufficio), serve per forza la querela di parte. Ora tu puoi dire che sia giusto o sbagliato tutto ciò, a me non importa cosa sia per te, io sto solo spiegando cosa dice la legge. Se non sei d'accordo ti faccio presente che c'è una crisi di governo in atto, entra in politica e falla cambiare.
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il 2008-01-25 16:12:00.0 alle 2008-01-25 16:12:00.0
- Scritto da:
>
> ma vi riferite a quella legge sull'adescamento
> elettronico o telefonico
> ?
>
> ma non era già stata varata a dicembre o era un
> decreto
> transitorio?
No. Era stata proposta in passato, ma ancora non è stata approvata la legge sul groaming.
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il 2008-01-25 16:11:00.0 alle 2008-01-25 16:11:00.0
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> - sempre se il/la minore non ha compiuto gli anni
> 14 (quattordici) SE il/la minore non è
> consenziente (cioè se si sta contestando la
> violenza sessuale su minore e non gli atti
> sessuali con
> minore);
>
Solo una cosa cretino: la violenza sessuale è SEMPRE reato, anche a 50 anni..
Proc di Catania
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il 2008-01-25 16:11:00.0 alle 2008-01-25 16:11:00.0
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> E' la differenza che intercorreva una volta tra
> la violenza sessuale e gli atti di libidine
> violenta?
No, quelli distinguevano i rapporti avvenuti senza penetrazione (atti di libidine violenta) da quelli penetrativi (violenza carnale).
Non ho il vecchio codice sottomano quindi non so dirti se c'era la punibilità d'ufficio, ma a naso tenderei a escluderlo, almeno sopra una certa età.
> La prostituzione è legale oltre i 16 o oltre i
> 18?
Sempre 18 ma è legale solo se non c'è sfruttamento e se fatto in luogo non pubblico (l'auto non conta come luogo privato a meno che non sia nel proprio garage non accessibile a terzi).
Partecipa anche tu!
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https://bit.ly/2RsJ87Z
La rivoluzione è dietro l'angolo, compagno! Non fare il gatto selvaggio, unisciti al nostro plotone!
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il 2008-01-25 16:11:00.0 alle 2008-01-25 16:11:00.0
Il GodaiBot tra un po' supera il test di Turing!
Proc di Catania
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il 2008-01-25 16:11:00.0 alle 2008-01-25 16:11:00.0
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>
> - Scritto da:
> > La proposte di legge contenute nel pacchetto
> > sicurezza, tra cui quella sull'adescamento
> > virtuale (già da subito modificata), erano
> > tornarte al CdM per essere riformulate e
> > riproposte in parlamento.
>
> Nell'ordinamento italiano le nuove leggi, per
> entrare in vigore, devono essere approvate dalle
> due Camere, quindi vanno firmate dal Capo dello
> Stato e quindi pubblicate in Gazzetta Ufficiale.
> Entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione
> in
> G.U..
> Fanno eccezione i decreti-legge (non
> disegni, decreti, quindi non in questo caso) che
> tipicamente vengono fatti da un ministro, entrano
> in vigore (dopo la firma del Capo dello Stato e
> pubblicazione in GU) da "subito" bypassando
> l'approvazione delle camere ma hanno durata
> transitoria e limitata, tipicamente due mesi; se
> entro i due mesi non vengono convertiti in legge
> dalle camere, decadono in automatico, con tutto
> quello che ciò
> comporta.
Si, appunto, i decreti legge DECADONO dopo un paio di mesi se non vengono approvati in parlamento.
Che io sappia solo la parte riguardante l'immigrazione è stata approvata per decreto-legge, e non l'intero pacchetto sicurezza. Si stava anche pensando di scorporarlo del tutto.
Proc di Catania
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il 2008-01-25 16:10:00.0 alle 2008-01-25 16:10:00.0
ma vi riferite a quella legge sull'adescamento elettronico o telefonico ?
ma non era già stata varata a dicembre o era un decreto transitorio?
Proc di Catania
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Non Autenticato
il 2008-01-25 16:06:00.0 alle 2008-01-25 16:06:00.0
- Scritto da:
> La proposte di legge contenute nel pacchetto
> sicurezza, tra cui quella sull'adescamento
> virtuale (già da subito modificata), erano
> tornarte al CdM per essere riformulate e
> riproposte in parlamento.
Nell'ordinamento italiano le nuove leggi, per entrare in vigore, devono essere approvate dalle due Camere, quindi vanno firmate dal Capo dello Stato e quindi pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione in G.U..
Fanno eccezione i decreti-legge (non disegni, decreti, quindi non in questo caso) che tipicamente vengono fatti da un ministro, entrano in vigore (dopo la firma del Capo dello Stato e pubblicazione in GU) da "subito" bypassando l'approvazione delle camere ma hanno durata transitoria e limitata, tipicamente due mesi; se entro i due mesi non vengono convertiti in legge dalle camere, decadono in automatico, con tutto quello che ciò comporta.
Il coraggio degli asiatici
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Cinesi salvano Gatto Selvaggio da sicuro annegamento, altro che musulmani!
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il 2008-01-25 16:05:00.0 alle 2008-01-25 16:05:00.0
- Scritto da:
>
> - Scritto da:
> > Cioè ha commesso un reato e per adesso l'ha
> > fatta franca, è questo che stai dicendo ?
>
> Non c'è nessun "per adesso".
> Si procede d'ufficio:
> - sempre se il/la minore non ha compiuto gli anni
> 10
> (dieci);
> - sempre se il/la minore non ha compiuto gli anni
> 14 (quattordici) SE il/la minore non è
> consenziente (cioè se si sta contestando la
> violenza sessuale su minore e non gli atti
> sessuali con
> minore);
> - sempre se il/la minore non ha compiuto gli anni
> 16 (sedici) *E* ricorrono le circostanze che
> prevedono l'innalzamento a 16 anni dell'età del
> consenso (cioè se il/la presunto/a colpevole è
> l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
> tutore o altra figura
> analoga)
E' la differenza che intercorreva una volta tra la violenza sessuale e gli atti di libidine violenta?
La prostituzione è legale oltre i 16 o oltre i 18?
Proc di Catania
Scritto da
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il 2008-01-25 16:03:00.0 alle 2008-01-25 16:03:00.0
- Scritto da:
>
> - Scritto da:
> > Cioè ha commesso un reato e per adesso l'ha
> > fatta franca, è questo che stai dicendo ?
>
> Non c'è nessun "per adesso".
> Si procede d'ufficio:
> - sempre se il/la minore non ha compiuto gli anni
> 10
> (dieci);
> - sempre se il/la minore non ha compiuto gli anni
> 14 (quattordici) SE il/la minore non è
> consenziente (cioè se si sta contestando la
> violenza sessuale su minore e non gli atti
> sessuali con
> minore);
> - sempre se il/la minore non ha compiuto gli anni
> 16 (sedici) *E* ricorrono le circostanze che
> prevedono l'innalzamento a 16 anni dell'età del
> consenso (cioè se il/la presunto/a colpevole è
> l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
> tutore o altra figura
> analoga)
Sei davvero divertente lo sai..
Che aspetti ad incularti i bambini di 10-11 anni allora, se sono consenzienti qual'è il problema ? I genitori accondiscendenti o semplicemente menefreghisti si trovano te lo assicuro..
Proc di Catania
Scritto da
Non Autenticato
il 2008-01-25 16:00:00.0 alle 2008-01-25 16:00:00.0
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> - Scritto da:
> > BYE BYE!

>
>
> http://www.forumdeitroll.it/m.aspx?m_id=2112531&m_

>
>
> Fagli ciao ciao con la manina, magari dopo aver
> imparato la differenza che c'è tra il potere
> esecutivo e quello
> legislativo..
Il potere legislativo è il potere chiamato a legiferare.
Il potere esecutivo è il potere chiamato ad attuare le leggi, condurre le scelte politiche, dirigere forze dell'ordine e i servizi pubblici.
Quindi?
La proposte di legge contenute nel pacchetto sicurezza, tra cui quella sull'adescamento virtuale (già da subito modificata), erano tornarte al CdM per essere riformulate e riproposte in parlamento.