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Übermensch
il 2008-03-23 20:39:00.0 alle 2008-03-23 20:39:00.0
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> > licchione trasporterà il padrone della sua
> > azienda in lettiga tutte le mattine, passerà 12
> > ore in azienda e poi a casa da mamma. Unico
> > svago, la battona al fine settimana. Che vita
> >

>
> Quando non ci sarà più benzina, e quindi nemmeno
> petrolio, qui in Italia saremo nella merda fin
> sopra i capelli, dato che di nucleare non se ne
> parla, non se n'è più parlato, e non se ne
> parlerà, e l'unica altra cosa che potremo
> bruciare sarà la
> monnezza.
puoi parlare di nucleare quanto vuoi, nel momento in cui venisse a mancare il petrolio si riproporrebbe la stessa situazione per l' uranio, che scarseggia già adesso
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il 2008-03-23 20:38:00.0 alle 2008-03-23 20:38:00.0
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> > > > > > > > > licchione trasporterà il padrone
> > della
> > > > sua
> > > > > > > > > azienda in lettiga tutte le
> mattine,
> > > > > passerà
> > > > > > > 12
> > > > > > > > > ore in azienda e poi a casa da
> > mamma.
> > > > > Unico
> > > > > > > > > svago, la battona al fine
> settimana.
> > > Che
> > > > > > vita
> > > > > > > > >

> > > > > > > >
> > > > > > > > tu invece che farai di bello quando
> > non
> > > ci
> > > > > > sarà
> > > > > > > > più
> > > > > > > > benzina?
> > > > > > > >
> > > > > > >
> > > > > > > Vado di olio di colza.
> > > > > >
> > > > > > per due o tre msi, finchè non ti si
> scassa
> > > il
> > > > > > motore
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> > > > > ma anche no
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> > > > ma pure sì
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> > > se è turbodisel, si usura;
> > > se è disel normale va bene (potenzialmente)
> per
> > > anni.
> > >
> > > a limite con una modifica da 4 soldi lo fai
> > > andare per
> > > sempre.
> > >
> > > ...i primi disel erano pensati per andare ad
> > olii
> > > vegetali (di canapa, ad
> > > esempio)...
> >
> > allora coltivati la colza sul tetto, vediamo per
> > quanto riesci ad andare
> > avanti
> >
> > p.s. interessa un ciuco di seconda mano?
>

> >
>
> nessuno ha mai detto che la colza o le varie
> alternative esistenti sia da considerare la
> soluzione...
la vera soluzione è il decremento demografico responsabile
diversamente il decremento demografico ci sarà ma in maniera più cruenta
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il 2008-03-23 20:32:00.0 alle 2008-03-23 20:32:00.0
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> > > > > rompere i coglioni alla suduku mancava
> alla
> > > tua
> > > > > rompicoglionosità.
> > > >
> > > > mi sono semplicemente rotto le palle di
> > leggere
> > > > citazioni di leggi come se fossero incise
> > sulle
> > > > tavole di
> > > > mosè
> > > >
> > > > prima di vaneggiare di leggi sarebbe il caso
> > di
> > > > leggere anche un minimo di dottrina e
> > > > giurisprudenza
> > > > correlate
> > > >
> > > > The Lich
> > > >

> > >
> > >
> > > Visto che hai tempo da perdere, perchè non fai
> > un
> > > servizio utile e riporti tutte le sentenze
> della
> > > corte di cassazione, almeno eviti di fare la
> > > figura dell'improvvisato "avvocatucolo" da
> > > quattro
> > > soldi
> >
> > tu fa' il bravo e leggiti quello che ho linkato
> > dall' Università di
> > Firenze
> >
>
>
> sta per cominciare il dr.House, chiudi il thread
> e corri alla
> TV
parlando di rompicoglioni, in una scala da 1 a 10 tu stai sul 9,95 te ne rendi conto?
per il resto quello che volevo scrivere l' ho scritto
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il 2008-03-23 20:27:00.0 alle 2008-03-23 20:27:00.0
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> > sua
> > > > > > > azienda in lettiga tutte le mattine,
> > > passerà
> > > > > 12
> > > > > > > ore in azienda e poi a casa da mamma.
> > > Unico
> > > > > > > svago, la battona al fine settimana.
> Che
> > > > vita
> > > > > > >

> > > > > >
> > > > > > tu invece che farai di bello quando non
> ci
> > > > sarà
> > > > > > più
> > > > > > benzina?
> > > > > >
> > > > >
> > > > > Vado di olio di colza.
> > > >
> > > > per due o tre msi, finchè non ti si scassa
> il
> > > > motore
> > > >
> > >
> > > ma anche no
> >
> > ma pure sì
> >
> > The Lich
> >

>
> se è turbodisel, si usura;
> se è disel normale va bene (potenzialmente) per
> anni.
>
> a limite con una modifica da 4 soldi lo fai
> andare per
> sempre.
>
> ...i primi disel erano pensati per andare ad olii
> vegetali (di canapa, ad
> esempio)...
allora coltivati la colza sul tetto, vediamo per quanto riesci ad andare avanti
p.s. interessa un ciuco di seconda mano?

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il 2008-03-23 20:26:00.0 alle 2008-03-23 20:26:00.0
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> > > rompere i coglioni alla suduku mancava alla
> tua
> > > rompicoglionosità.
> >
> > mi sono semplicemente rotto le palle di leggere
> > citazioni di leggi come se fossero incise sulle
> > tavole di
> > mosè
> >
> > prima di vaneggiare di leggi sarebbe il caso di
> > leggere anche un minimo di dottrina e
> > giurisprudenza
> > correlate
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> >

>
>
> Visto che hai tempo da perdere, perchè non fai un
> servizio utile e riporti tutte le sentenze della
> corte di cassazione, almeno eviti di fare la
> figura dell'improvvisato "avvocatucolo" da
> quattro
> soldi
tu fa' il bravo e leggiti quello che ho linkato dall' Università di Firenze
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il 2008-03-23 20:25:00.0 alle 2008-03-23 20:25:00.0
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> >
> http://detectiveconan.forumcommunity.net/?t=329036

> >
> > ma di che diavolo stanno parlando?

>
> Roba da otaku
>

>

e che cazzo sono gli otaku?

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il 2008-03-23 20:24:00.0 alle 2008-03-23 20:24:00.0
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>
> per il resto chi
> > parla di padroni vuole farsi
> > schiavo
>
>
> ma che cazzata micidiale.
che c'è, sei solo il giorno di pasqua e hai le palle girate?
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il 2008-03-23 20:23:00.0 alle 2008-03-23 20:23:00.0
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>
> - Scritto da: The Lich
> > per edificazione del rompicoglioni anonimo
> >
> > tratto da:
> >
> >
> http://www.altrodiritto.unifi.it/minori/kolb/nav.h

> >
> > 2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione consensuale di
> > minorenni
>
> La punibilità è su querela di parte o d'ufficio?
credo su querela di parte, se si parla di >=14
> Perché nel primo caso il dissenso dei
> genitori/tutori (ma non automaticamente anche la
> sua conoscenza da parte dell'agente) è insito
> automaticamente;
per nulla
ti faccio un caso: 15enne vuole andare in discoteca, i genitori danno il consenso
15enne va in discoteca, conosce ventenne, trombano poi il 20enne la riporta a casa,
i genitori non apprezzano
i genitori possono denunciare tutto l' universo, ma sfido a dimostrare non solo il dolo ma pure gli estremi di reato
> nel secondo caso, per poter
> ipotizzare il reato, bisogna prima
> accertarlo.
se ti leggi tutto, trovi che bisogna accertare il reato caso per caso, il dolo non esiste in re ipsa, quindi non basta la querela
> La querela (se necessaria ai fini
> dell'accertamento del reato) è irrevocabile o
> no?
> In ogni caso so che questo articolo finisce il
> più delle volte per essere usato da parte di
> genitori separati nei confronti del coniuge, in
> caso di affidamento non condiviso del minore e
> sottrazione (appunto) dello stesso all'altro
> genitore dichiarato legittimamente l'affidatario
> (solitamente la madre) del minore
> stesso.
infatti, anzi si discute molto della sottrazione internazionale di minori ultimamente, specialmente quando un genitore è extracomunitario
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il 2008-03-23 20:18:00.0 alle 2008-03-23 20:18:00.0
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> >
> > - Scritto da:
> > > a volte mi capita che l'adsl abbia dei black
> out
> > >
> > > mi è già capitato due volte
> > >
> > > nel caso come ci si potrebbe connettere ad
> > > internet in dial up
> > > ?
> > >
> > > prima di avere l'adsl ricordo che c'era un
> > numero
> > > da digitare e avevo
> > > virgilio
> > >
> > > non ricordo bene come funzionasse
> > >
> > >
> > > bè cmq esiste un numero unico da digitare e
> > > impostare nella connessione o ci vuole
> > > l'attivazione di un account dial
> > > up?
> > >
> > > e nel primo caso quale sarebbe il numero e il
> > > nome
> > >
> > > dell'intestatario da digitare per connettersi?
> >
> > Per quanto riguarda Teleconomy Internet è
> >
> > 702 0187187
> >
> > user: telecom
> >
> > pass: telecom
> >
> > però ricordati che se non hai l' abbonamento si
> > paga a minuti (mi pare) e può diventare
> parecchio
> > costosa, faresti bene a leggere con attenzione
> le
> > condizioni sul sito della
> > telecom
> >
> > The Lich
> >

>
> ah ok grazie ma sei sicuro che non ci voglia un
> account perchè Teleconomy è un abbonamento flat
>
>
> proverò cmq ..quando ti sparisce internet da un
> momento all'altro ..cadi in certe crisi di
> astinenza

>
>
> ..che manco i pedoni

ti ho appena scritto che è anche a tempo ma non so le tariffe siccome ho l' abbonamento flat, avanzando una supposizione in maniera spannometrica penso che ti pelino
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Arricchimento culturale in Svezia in corso
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https://www.breitbart.com/europe/2019/01/04/patient-placed-in-quarantine-after-suspected-ebola-case-in-sweden/
The Emergency Room of a Swedish hospital was closed down Friday morning after a patient recently returned from Africa arrived vomiting blood, a possible symptom of the deadly and contagious Ebola virus.
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il 2008-03-23 20:13:00.0 alle 2008-03-23 20:13:00.0
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> > > > > licchione trasporterà il padrone della sua
> > > > > azienda in lettiga tutte le mattine,
> passerà
> > > 12
> > > > > ore in azienda e poi a casa da mamma.
> Unico
> > > > > svago, la battona al fine settimana. Che
> > vita
> > > > >

> > > >
> > > > tu invece che farai di bello quando non ci
> > sarà
> > > > più
> > > > benzina?
> > > >
> > >
> > > Vado di olio di colza.
> >
> > per due o tre msi, finchè non ti si scassa il
> > motore
> >
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> ma anche no
ma pure sì
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il 2008-03-23 20:11:00.0 alle 2008-03-23 20:11:00.0
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> > > azienda in lettiga tutte le mattine, passerà
> 12
> > > ore in azienda e poi a casa da mamma. Unico
> > > svago, la battona al fine settimana. Che vita
> > >

> >
> > tu invece che farai di bello quando non ci sarà
> > più
> > benzina?
> >
>
> Vado di olio di colza.
per due o tre msi, finchè non ti si scassa il motore
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il 2008-03-23 19:54:00.0 alle 2008-03-23 19:54:00.0
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> a volte mi capita che l'adsl abbia dei black out
>
> mi è già capitato due volte
>
> nel caso come ci si potrebbe connettere ad
> internet in dial up
> ?
>
> prima di avere l'adsl ricordo che c'era un numero
> da digitare e avevo
> virgilio
>
> non ricordo bene come funzionasse
>
>
> bè cmq esiste un numero unico da digitare e
> impostare nella connessione o ci vuole
> l'attivazione di un account dial
> up?
>
> e nel primo caso quale sarebbe il numero e il
> nome
>
> dell'intestatario da digitare per connettersi?
Per quanto riguarda Teleconomy Internet è
702 0187187
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pass: telecom
però ricordati che se non hai l' abbonamento si paga a minuti (mi pare) e può diventare parecchio costosa, faresti bene a leggere con attenzione le condizioni sul sito della telecom
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il 2008-03-23 19:50:00.0 alle 2008-03-23 19:50:00.0
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ma di che diavolo stanno parlando?

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Trova Wakanda!
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Solo il 5% riesce a trovarla! Provaci anche tu!!
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il 2008-03-23 19:49:00.0 alle 2008-03-23 19:49:00.0
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> rompere i coglioni alla suduku mancava alla tua
> rompicoglionosità.
mi sono semplicemente rotto le palle di leggere citazioni di leggi come se fossero incise sulle tavole di mosè
prima di vaneggiare di leggi sarebbe il caso di leggere anche un minimo di dottrina e giurisprudenza correlate
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il 2008-03-23 19:38:00.0 alle 2008-03-23 19:38:00.0
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Elemento soggettivo: il dolo consiste nella coscienza e volontà del soggetto attivo di sottrarre il minore, o di trattenerlo fuori dalla sfera di vigilanza esercitata dai genitori o dal tutore. La coscienza e volontà dell'agente di ledere i diritti inerenti la potestà dei genitori non possono presumersi in re ipsa, ma vanno accertati dal giudice in concreto, tenendo conto delle condizioni ambientali e dell'ampiezza della sfera di libertà consentita al minore. Ciò al fine di escludere la sussistenza del dolo quando sia accertato che al minore sia consentita una libertà di spostamenti e di movimenti tale da far ritenere che i genitori abbiano omesso di controllarlo adeguatamente. (79)
Il reato viene integrato se il minore è sottratto alla sfera di sorveglianza dei genitori. Quest'ultima appare dunque un presupposto necessario della condotta: senza tale sfera, e senza accertarne i limiti, è giuridicamente impossibile definire se si sia realizzata sottrazione o meno. (80)
Sottrazione implica nel codice penale una modificazione del mondo esterno, ossia dell'ambito fisico-spaziale di sorveglianza. Essa non concerne il mondo dei valori (quale potrebbe essere la generica turbativa degli orientamenti pedagogici del genitore) o dei valori della famiglia in questione, ma l'allontanamento dalla sfera di sorveglianza.
La Cassazione, con sentenza del 6 ottobre 1988, ha affermato il principio della necessaria valutazione caso per caso dell'effettiva lesione dell'interesse del minore. L'interesse del minore, infatti, è contemporaneamente limite e contenuto della potestà parentale. La Cassazione ha pertanto voluto adeguare la disposizione ai valori sanciti dalla Costituzione, privilegiando i nuovi principi di tutela del minore.
La Corte, prendendo atto dell'evoluzione del diritto di famiglia (soprattutto dopo la riforma del 1975), afferma che il contenuto del bene giuridico, nella fattispecie la tutela della potestà parentale nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, è divenuto espressione, a seguito della riforma, dell'interesse minorile. Inoltre, dal momento che la potestà parentale, esercitata al limite del raggiungimento della maggiore età, può dimostrarsi incompatibile con le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, spetta al giudice di merito valutare di volta in volta se, in relazione alle capacità acquisite ed alle aspirazioni nutrite dal minore, il fatto commesso sia offensivo o meno del bene giuridico tutelato, nell'area del principio sancito all'art. 49 comma 2 c.p. (81) La Corte sembra accogliere in pieno la teoria del principio di offensività, nel senso che il giudice penale deve accertare, per il riconoscimento della colpevolezza, la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa, nonché l'effettività della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Ove non sia riscontrabile tale lesione, trattasi di fattispecie di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p.
Aggravante: il fine di libidine è previsto come aggravante del reato. Il tema è attuale in quanto vi sono varie sentenze penali conseguenti dalla querela promossa da genitori nei confronti del fidanzato della propria figlia, accusato del reato de quo, per avere questi compiuto atti sessuali contro il dissenso (presunto) dei genitori. È opportuno rilevare che l'articolo in questione non viene formalmente toccato dalla legge n. 66 del 1996. Per quanto riguarda specificatamente la posizione dei minorenni, con la nuova disciplina ex legge n. 66/96, i rapporti sessuali consensuali con minori che abbiano compiuto i quattordici anni diventano non penalmente rilevanti, e dunque leciti, a meno che non ricorrano determinate circostanze indicate dall'art. 609 quater c.p. La soglia della liceità scende poi addirittura a tredici anni in caso di rapporti sessuali tra minorenni. Il legislatore, dunque, ha preso atto dell'evoluzione dei costumi e della cultura in ambito morale e sociale, riconoscendo già al maggiore di tredici anni la capacità e il diritto di auto-determinarsi sessualmente.
Pur identificandosi il bene giuridico protetto dalla norma in esame con la potestà genitoriale o dell'autorità tutoria, questa non deve essere intesa in senso astratto, rigoroso ed autoritario, dovendo tener conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, in conformità con quanto disposto dall'art. 147 c.c. (82) Infatti, la struttura della norma contenuta nell'art. 147 c.c. pare costruire in capo al genitore una posizione di garanzia dell'integrità morale e della libertà sessuale dei figli, facendone derivare un vero e proprio obbligo giuridico di impedire qualsiasi evento che attenti a questi diritti personali della prole. D'altro canto, non può sottacersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 66 del 1966, l'area di intangibilità sessuale assoluta è stata limitata ai soli minori infraquattordicenni, con le sole eccezioni del minore infrasedicenne legato da un particolare rapporto con l'agente e della speciale causa di non punibilità relativa agli atti sessuali commessi tra minorenni di età compresa fra i tredici e i quattordici anni, purché la differenza di età con l'agente non oltrepassi l'arco temporale dei tre anni.
È necessario, pertanto, rivedere i presupposti e le condizioni di applicabilità del reato in esame, così come l'effettiva offensività. Emergerebbe, in caso contrario, la possibilità di pericolose divergenze applicative nei casi in cui l'apparentemente sicuro disvalore penale delle condotte sottrattive, aggravate dalla circostanza del fine di libidine, concretizzi un giudizio di rimprovero poi sostanzialmente smentito dal doveroso riconoscimento della liceità dei rapporti sessuali intervenuti con minori di età superiore ai quattordici anni. È dunque necessario che i genitori abbiano espresso un dissenso concreto, e non presunto, alle relazioni sessuali del figlio minorenne con l'agente. Inoltre, è necessario che l'agente ne fosse consapevole, e che abbia diretto la sottrazione del minorenne contro la volontà dei genitori al fine di libidine. Entro siffatta impostazione della materialità della fattispecie, la suprema Corte assegna all'elemento del dissenso del genitore, e per converso della conoscenza dello stesso da parte del soggetto attivo, la connotazione di un elemento strutturale del tipo di reato. (83)
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Il reato viene integrato se il minore è sottratto alla sfera di sorveglianza dei genitori. Quest'ultima appare dunque un presupposto necessario della condotta: senza tale sfera, e senza accertarne i limiti, è giuridicamente impossibile definire se si sia realizzata sottrazione o meno. (80)
Sottrazione implica nel codice penale una modificazione del mondo esterno, ossia dell'ambito fisico-spaziale di sorveglianza. Essa non concerne il mondo dei valori (quale potrebbe essere la generica turbativa degli orientamenti pedagogici del genitore) o dei valori della famiglia in questione, ma l'allontanamento dalla sfera di sorveglianza.
La Cassazione, con sentenza del 6 ottobre 1988, ha affermato il principio della necessaria valutazione caso per caso dell'effettiva lesione dell'interesse del minore. L'interesse del minore, infatti, è contemporaneamente limite e contenuto della potestà parentale. La Cassazione ha pertanto voluto adeguare la disposizione ai valori sanciti dalla Costituzione, privilegiando i nuovi principi di tutela del minore.
La Corte, prendendo atto dell'evoluzione del diritto di famiglia (soprattutto dopo la riforma del 1975), afferma che il contenuto del bene giuridico, nella fattispecie la tutela della potestà parentale nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo, è divenuto espressione, a seguito della riforma, dell'interesse minorile. Inoltre, dal momento che la potestà parentale, esercitata al limite del raggiungimento della maggiore età, può dimostrarsi incompatibile con le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, spetta al giudice di merito valutare di volta in volta se, in relazione alle capacità acquisite ed alle aspirazioni nutrite dal minore, il fatto commesso sia offensivo o meno del bene giuridico tutelato, nell'area del principio sancito all'art. 49 comma 2 c.p. (81) La Corte sembra accogliere in pieno la teoria del principio di offensività, nel senso che il giudice penale deve accertare, per il riconoscimento della colpevolezza, la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie criminosa, nonché l'effettività della lesione del bene giuridico tutelato dalla norma. Ove non sia riscontrabile tale lesione, trattasi di fattispecie di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 comma 2 c.p.
Aggravante: il fine di libidine è previsto come aggravante del reato. Il tema è attuale in quanto vi sono varie sentenze penali conseguenti dalla querela promossa da genitori nei confronti del fidanzato della propria figlia, accusato del reato de quo, per avere questi compiuto atti sessuali contro il dissenso (presunto) dei genitori. È opportuno rilevare che l'articolo in questione non viene formalmente toccato dalla legge n. 66 del 1996. Per quanto riguarda specificatamente la posizione dei minorenni, con la nuova disciplina ex legge n. 66/96, i rapporti sessuali consensuali con minori che abbiano compiuto i quattordici anni diventano non penalmente rilevanti, e dunque leciti, a meno che non ricorrano determinate circostanze indicate dall'art. 609 quater c.p. La soglia della liceità scende poi addirittura a tredici anni in caso di rapporti sessuali tra minorenni. Il legislatore, dunque, ha preso atto dell'evoluzione dei costumi e della cultura in ambito morale e sociale, riconoscendo già al maggiore di tredici anni la capacità e il diritto di auto-determinarsi sessualmente.
Pur identificandosi il bene giuridico protetto dalla norma in esame con la potestà genitoriale o dell'autorità tutoria, questa non deve essere intesa in senso astratto, rigoroso ed autoritario, dovendo tener conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, in conformità con quanto disposto dall'art. 147 c.c. (82) Infatti, la struttura della norma contenuta nell'art. 147 c.c. pare costruire in capo al genitore una posizione di garanzia dell'integrità morale e della libertà sessuale dei figli, facendone derivare un vero e proprio obbligo giuridico di impedire qualsiasi evento che attenti a questi diritti personali della prole. D'altro canto, non può sottacersi che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 66 del 1966, l'area di intangibilità sessuale assoluta è stata limitata ai soli minori infraquattordicenni, con le sole eccezioni del minore infrasedicenne legato da un particolare rapporto con l'agente e della speciale causa di non punibilità relativa agli atti sessuali commessi tra minorenni di età compresa fra i tredici e i quattordici anni, purché la differenza di età con l'agente non oltrepassi l'arco temporale dei tre anni.
È necessario, pertanto, rivedere i presupposti e le condizioni di applicabilità del reato in esame, così come l'effettiva offensività. Emergerebbe, in caso contrario, la possibilità di pericolose divergenze applicative nei casi in cui l'apparentemente sicuro disvalore penale delle condotte sottrattive, aggravate dalla circostanza del fine di libidine, concretizzi un giudizio di rimprovero poi sostanzialmente smentito dal doveroso riconoscimento della liceità dei rapporti sessuali intervenuti con minori di età superiore ai quattordici anni. È dunque necessario che i genitori abbiano espresso un dissenso concreto, e non presunto, alle relazioni sessuali del figlio minorenne con l'agente. Inoltre, è necessario che l'agente ne fosse consapevole, e che abbia diretto la sottrazione del minorenne contro la volontà dei genitori al fine di libidine. Entro siffatta impostazione della materialità della fattispecie, la suprema Corte assegna all'elemento del dissenso del genitore, e per converso della conoscenza dello stesso da parte del soggetto attivo, la connotazione di un elemento strutturale del tipo di reato. (83)
The Lich
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il 2008-03-23 19:38:00.0 alle 2008-03-23 19:38:00.0
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2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione consensuale di minorenni
"Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata se è commesso per fine di libidine."
La Corte costituzionale è stata interpellata per le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573 c.p., sollevate dal Pretore di Civitanova Marche, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione. La Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha mantenuto in vita l'art. 573 c.p., affermando che la norma non potrebbe essere cancellata dall'ordinamento senza lasciare impuniti gravissimi fatti, sicuramente lesivi dell'interesse del minore. In particolare, non potrebbero rimanere prive di tutela penale tutte quelle ipotesi in cui la sottrazione, sia pure consensuale, si verifichi nei confronti di minore. Quest'ultimo, infatti, non sarebbe assolutamente in grado di valutare l'importanza e le conseguenze del fatto. (76)
Oggetto giuridico tutelato: è probabile che nella sua iniziale formulazione questo articolo avesse come obbiettivo la tutela del corretto esercizio della patria potestà (rectius potestà dei genitori dopo la riforma del diritto di famiglia), lesa attraverso l'impedimento o l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere-dovere di vigilanza e custodia del minore. La norma, sanzionando la sottrazione consensuale di minore, riguarda la potestà parentale, ossia l'interesse dei genitori a mantenere il controllo dei figli anche in senso fisico-spaziale. La norma, inoltre, evidenzia l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia contro l'azione di chi, approfittando del consenso del minore, lo sottrae o lo ritiene contro la volontà dei genitori o del tutore. Secondo la Cassazione, (77) sottrarre un minore di diciotto anni dalla casa paterna e ritenerlo presso di sé, con il consenso della vittima, onde farne il compagno della propria vita, integra il reato de quo, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art. 573 c.p. concerne la potestà dei genitori fino al compimento della maggiore età, e trova giustificazione nell'esigenza speciale di sottoporre la decisione del minore al vaglio dei genitori. Ciò al fine di evitare che un'insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare delle decisioni che pregiudichino la sua vita futura.
Recentemente, la giurisprudenza sembra aver adattato il bene giuridico protetto all'evoluzione intervenuta nei rapporti all'interno della famiglia, privilegiando comunque, in ogni caso, la tutela degli interessi dei minore. (78) Il giudice, infatti, dovrà porsi il dilemma del bilanciamento tra due opposte esigenze, di pari importanza. Da un lato, la libera e consapevole espressione del consenso del minore, tenendo conto dei molteplici fattori legati alla crescita e alla maturazione della personalità di quest'ultimo, dall'altro la mancanza di assenso del titolare della potestà parentale, giustificabile solo in funzione dell'oggettivo interesse del minore stesso. Sono questi i casi in cui si verificano comportamenti del soggetto attivo, che, pur godendo del consenso del minore, sono di tale obbiettiva gravità da generare effetti negativi sulla formazione e lo sviluppo della personalità del minore. Quest'ultimo, per la fase delicata dello sviluppo che attraversa, si ritiene che debba essere in primis sotto la tutela dei genitori e solo in secundis sotto la tutela di terzi. Certa dottrina fa tuttavia notare che, laddove il bene giuridico tutelato (nella specie l'interesse del minore ad autodeterminarsi rispetto all'interesse del genitore al corretto esercizio della potestà parentale) non sia predeterminato, lo stesso possa assumere un contenuto variabile in relazione all'ambiente sociale ed all'età dei soggetti.
Soggetto attivo: essendo utilizzato il pronome "chiunque", si tratta di un reato comune. Il minore, benché consensuale, non è soggetto attivo né coautore del reato.
Soggetto passivo: sono soltanto i genitori esercenti la potestà o il tutore, ma non il minore.
Condotta: il reato presuppone il consenso del minore e il dissenso degli esercenti la potestà o la tutela. Il dissenso è dunque elemento costitutivo necessario per integrare la fattispecie di reato, rispetto ad altre fattispecie penalmente non rilevanti. Il dissenso deve essere dunque esplicito e concreto, e dovrà far riferimento ad elementi obbiettivi.
[continua]
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2.4. Art. 573 c.p: Sottrazione consensuale di minorenni
"Chiunque sottrae un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito a querela di questo con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata se è commesso per fine di libidine."
La Corte costituzionale è stata interpellata per le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 573 c.p., sollevate dal Pretore di Civitanova Marche, in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione. La Corte, con una sentenza interpretativa di rigetto, ha mantenuto in vita l'art. 573 c.p., affermando che la norma non potrebbe essere cancellata dall'ordinamento senza lasciare impuniti gravissimi fatti, sicuramente lesivi dell'interesse del minore. In particolare, non potrebbero rimanere prive di tutela penale tutte quelle ipotesi in cui la sottrazione, sia pure consensuale, si verifichi nei confronti di minore. Quest'ultimo, infatti, non sarebbe assolutamente in grado di valutare l'importanza e le conseguenze del fatto. (76)
Oggetto giuridico tutelato: è probabile che nella sua iniziale formulazione questo articolo avesse come obbiettivo la tutela del corretto esercizio della patria potestà (rectius potestà dei genitori dopo la riforma del diritto di famiglia), lesa attraverso l'impedimento o l'ostacolo frapposto all'esercizio del connesso potere-dovere di vigilanza e custodia del minore. La norma, sanzionando la sottrazione consensuale di minore, riguarda la potestà parentale, ossia l'interesse dei genitori a mantenere il controllo dei figli anche in senso fisico-spaziale. La norma, inoltre, evidenzia l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia contro l'azione di chi, approfittando del consenso del minore, lo sottrae o lo ritiene contro la volontà dei genitori o del tutore. Secondo la Cassazione, (77) sottrarre un minore di diciotto anni dalla casa paterna e ritenerlo presso di sé, con il consenso della vittima, onde farne il compagno della propria vita, integra il reato de quo, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice dell'art. 573 c.p. concerne la potestà dei genitori fino al compimento della maggiore età, e trova giustificazione nell'esigenza speciale di sottoporre la decisione del minore al vaglio dei genitori. Ciò al fine di evitare che un'insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare delle decisioni che pregiudichino la sua vita futura.
Recentemente, la giurisprudenza sembra aver adattato il bene giuridico protetto all'evoluzione intervenuta nei rapporti all'interno della famiglia, privilegiando comunque, in ogni caso, la tutela degli interessi dei minore. (78) Il giudice, infatti, dovrà porsi il dilemma del bilanciamento tra due opposte esigenze, di pari importanza. Da un lato, la libera e consapevole espressione del consenso del minore, tenendo conto dei molteplici fattori legati alla crescita e alla maturazione della personalità di quest'ultimo, dall'altro la mancanza di assenso del titolare della potestà parentale, giustificabile solo in funzione dell'oggettivo interesse del minore stesso. Sono questi i casi in cui si verificano comportamenti del soggetto attivo, che, pur godendo del consenso del minore, sono di tale obbiettiva gravità da generare effetti negativi sulla formazione e lo sviluppo della personalità del minore. Quest'ultimo, per la fase delicata dello sviluppo che attraversa, si ritiene che debba essere in primis sotto la tutela dei genitori e solo in secundis sotto la tutela di terzi. Certa dottrina fa tuttavia notare che, laddove il bene giuridico tutelato (nella specie l'interesse del minore ad autodeterminarsi rispetto all'interesse del genitore al corretto esercizio della potestà parentale) non sia predeterminato, lo stesso possa assumere un contenuto variabile in relazione all'ambiente sociale ed all'età dei soggetti.
Soggetto attivo: essendo utilizzato il pronome "chiunque", si tratta di un reato comune. Il minore, benché consensuale, non è soggetto attivo né coautore del reato.
Soggetto passivo: sono soltanto i genitori esercenti la potestà o il tutore, ma non il minore.
Condotta: il reato presuppone il consenso del minore e il dissenso degli esercenti la potestà o la tutela. Il dissenso è dunque elemento costitutivo necessario per integrare la fattispecie di reato, rispetto ad altre fattispecie penalmente non rilevanti. Il dissenso deve essere dunque esplicito e concreto, e dovrà far riferimento ad elementi obbiettivi.
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> > > > > > > > Tu fai piovere denunce sul capo
> della
> > > > gente
> > > > > > > così,
> > > > > > > > perchè ti
> > > > > > > > girano?
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> > > > > > > No perchè lei è minorenne.
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> > > > > > godai ti ha contagiato con la sue
> > stronzate,
> > > > l'
> > > > > > aoc in italia è 14 anni, ergo a 15 anni
> > può
> > > > > avere
> > > > > > tutte le relazioni sessuali che vuole
> con
> > > > > > maggiorenni e non c'è denuncia che
> tenga,
> > > > così
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> > > > > > in questo caso e così è in altri casi
> (in
> > > real
> > > > > > life) che
> > > > > > conosco
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> > > > > > smettila di guardare law and order e
> datti
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> > > > > mado pure il licchione mo si mette a fare
> i
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> > > > nessun teatrino, noto solo una marcata
> > dicotomia
> > > > fra quello che succede legalmente e
> realmente
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> > > > the real world e le fantasie paranoiche che
> > > hanno
> > > > spazio fra dentro, che siano fantasie
> firmate
> > > > wakko o fantasie firmate
> > > > godai
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> > > lasciando perdere che tu delle leggi italiane
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> > > quanto si evince non sai un cazzo o fingi di
> non
> > > sapere, ad esempio la sottrazione consensuale
> di
> > > minori tanto per citarne una che ci dici delle
> > > tue fantasie sulla ranona
> > > ?
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> > direi che sei tu a non sapere un cazzo della
> > legislazione vaneggiando a sproposito di
> > sottrazione di minore (consensuale o meno) e
> > portando ad esempio un caso
> > borderline
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> le tue fantasie sulla ranona ?
brutta cosa l' ignoranza
continuo sopra il discorso linkando un interessante articolo per tua edificazione
The Lich
NON DIRMELO SE LO SAI MA SE NON LO SAI SAPPILO
Ad
http://sallo.it
LO SAI? Allora NON fa per te. NON LO SAI? Allora non ti serve.
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> > gente
> > > > > così,
> > > > > > perchè ti
> > > > > > girano?
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> > > > > No perchè lei è minorenne.
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> > > > godai ti ha contagiato con la sue stronzate,
> > l'
> > > > aoc in italia è 14 anni, ergo a 15 anni può
> > > avere
> > > > tutte le relazioni sessuali che vuole con
> > > > maggiorenni e non c'è denuncia che tenga,
> > così
> > è
> > > > in questo caso e così è in altri casi (in
> real
> > > > life) che
> > > > conosco
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> > > > smettila di guardare law and order e datti
> una
> > > > svegliata pure
> > > > tu
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> > > mado pure il licchione mo si mette a fare i
> > > teatrini
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> > nessun teatrino, noto solo una marcata dicotomia
> > fra quello che succede legalmente e realmente in
> > the real world e le fantasie paranoiche che
> hanno
> > spazio fra dentro, che siano fantasie firmate
> > wakko o fantasie firmate
> > godai
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> lasciando perdere che tu delle leggi italiane a
> quanto si evince non sai un cazzo o fingi di non
> sapere, ad esempio la sottrazione consensuale di
> minori tanto per citarne una che ci dici delle
> tue fantasie sulla ranona
> ?
direi che sei tu a non sapere un cazzo della legislazione vaneggiando a sproposito di sottrazione di minore (consensuale o meno) e portando ad esempio un caso borderline
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> > > > > gli ambientalisti saranno i primi a
> > scannarsi
> > > > per
> > > > > un pò di benza
> > > > >

> > > >
> > > > oppure inizieranno ad usare cavalli e muli
> > > mentre
> > > > VOI vi scannate per quel po' di
> benzina
> > > > che
> > > > rimane
> > > >
> > >
> > > non puoi usare cavalli o muli, è sfruttamento
> > > brutale degli animali, devi andare a piedi e
> > > trasportare il tuo padrone con il
> > > risciò
> >
> > sull' andare a piedi quoto, per il resto chi
> > parla di padroni vuole farsi
> > schiavo
> >
>
> tu sei uno schiavo. Sei lo schiavo perfetto.
> Nessuna vita sociale e la propria esistenza
> dedicata al lavoro con uno stipendio appena
> bastevole alla sopravvivenza. Sei lo schiavo
> ideale!
se alle superiori facevi così le dimostrazioni quanto avevi di media in matematica, quattro?
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> licchione trasporterà il padrone della sua
> azienda in lettiga tutte le mattine, passerà 12
> ore in azienda e poi a casa da mamma. Unico
> svago, la battona al fine settimana. Che vita
>

tu invece che farai di bello quando non ci sarà più benzina?
The Lich